Il diritto napoletano introdusse una netta distinzione nella "publica civitatum" (proprietà pubblica). Furono chiamati "patrimoniali" i beni che la Pubblica Amministrazione possedeva come propria dotazione (immobili, navi da guerra, ambasciate ecc); "demaniali" i beni pubblici, disponibili all'uso immediato della collettività nazionale (boschi, strade, fiumi, ecc). I termine "demanium", di derivazione medioevale (indicava i beni posseduti dal nobile, in quanto tale, per esprimere lo splendore della sua dignità), nella giurisprudenza napoletana (sviluppatasi fin dal XVI secolo), venne quindi a significare "terra libera". Furono detti demani universali quelli statali/comunali, la cui proprietà e l'uso appartenevano a ogni singolo cittadino; demani feudali quelli derivanti dalle proprietà conferite alla nobiltà per l'esercizio delle proprie funzioni. L'istituto degli "Usi Civici" del Regno delle Due Sicilie, garantiva il libero uso per tutti i cittadini delle terre del demanio per piantare, coltivare, pascolare greggi, far legna nei boschi.
La giurisprudenza degli Usi Civici è tutta propria del Diritto Napoletano ed è ritenuto una gloria del diritto italiano, per il suo carattere liberale che la differenziava di gran lunga da quelle di Francia e Germania. A seguito dell'invasione napoleonica, insediatosi sul trono Gioacchino Murat (cognato di Napoleone), fu promulgata il 2 agosto 1806 la legge per abolire la feudalità, ma non gli usi civici: le popolazioni conservarono tutti i diritti. Il 20 settembre 1836 Ferdinando II di Borbone, riconfermò gli Usi Civici con una "Prammatica" in cui si affermava: "... Doversi presumere usurpato in danno del demanio comunale tutto quel territorio che non si trovasse compreso nel titolo d’infeudazione;" [si doveva cioè considerare occupato abusivamente dai feudatari (e/o dai municipi) tutto il terreno non espressamente patrimoniale); "di doversi considerare come libera ogni terra posseduta dai privati o dai Comuni, finché non si fosse dal feudatario giustificata una servitù costituita con pubblici istrumenti; (si noti che è il feudatario, nobile o municipio, a dover dimostrare la proprietà della terra e non il colono o chi la coltivava gratuitamente per se). "di doversi consolidare la proprietà dell'erbe e quella della semina, compensando l'ex feudatario mediante un canone redimibile ove apparisse aver egli riserbato il pascolo in suo favore. (Anche quest’altro passaggio è significativo: nel caso si fosse dimostrato che il colono coltivava terre non libere il "feudatario" non poteva scacciare coloro che le avevano coltivate impossessandosi del raccolto e delle "erbe" ma poteva solo pretendere il pagamento d’un affitto.
La legge, in tal modo, salvaguardava il lavoro dei contadini e impediva che venissero privati, d’un botto, dei mezzi di sussistenza. Nel Diritto Napoletano la salvaguardia dei diritti dei più deboli era un principio ispiratore);
"di doversi considerare come inamovibili quei coloni che per un decennio avessero coltivate le terre feudali, ecclesiastiche o comunali, e come assoluti proprietari delle terre coloniche sulle quali è loro accordata la pienezza del dominio e della proprietà senza poter essere mai tenuti a una doppia prestazione..." (cioè i coloni che per un decennio avessero coltivato terreni patrimoniali di feudatari, enti religiosi o municipi non potevano essere rimossi, scacciati o costretti a prestazioni servili e dovevano esserne considerati come legittimi proprietari). Nel 1860 giunsero i piemontesi e la "festa" finì:
i terreni demaniali furono venduti ai privati, per rastrellare il risparmio del Sud e trasferirlo
altrove.
Si crearono nel
contempo improduttivi latifondi. Terre, boschi, pascoli e frutteti finirono in mano ai liberali borghesi non "compromessi" con i Borbone.
Migliaia di famiglie finirono, dall'oggi al domani, alla fame, senza più alcun sostentamento. Iniziò la più grande diaspora della storia italiana: quella meridionale, che ha costituito,
e continua a costituire, una risorsa enorme per le casse erariali italiane
e una fonte di manodopera a basso prezzo per il nord. Perciò è sempre fomentata. Ma questa è un'altra storia! |