Nelle istituzioni di cui finora
dotammo i Nostri sudditi fu Nostra intenzione di riprodurre
alcune istituzioni antiche, le quali furono lungamente lo
specchio della sapienza degli augusti Nostri Predecessori, e poi
col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni,
per rappresentare quel maestoso edificio che erano state
dapprincipio. Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire
una Rappresentanza consultiva di tutte le Provincie, la quale
dovesse ajutare il Nostro Governo nei lavori legislativi, e
nell'amministrazione dello Stato: e aspettavamo che la bontà dei
risultamenti avesse lodato l'esperimento che primi Noi facevamo
in Italia. Ma poiché i Nostri Vicini hanno giudicato maturi i
loro popoli a ricevere il benefizio di una Rappresentanza non
meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare
minore stima dei popoli Nostri, ne fidar meno nella loro
gratitudine, non già verso la Nostra umile Persona, per la quale
nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e quest'Apostolica Sede, di
cui Iddio Ci ha commessi gl'inviolabili e supremi diritti, e la
cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione. Ebbero in antico i nostri
Comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da
loro medesimi sotto la sanzione Sovrana. Ora non consentono
certamente le condizioni della nuova civiltà che si rinnovi
sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la differenza
delle leggi e delle consuetudini separava sovente l'un Comune
dal consorzio dell'altro. Ma Noi intendiamo di affidare questa
prerogativa a due Consigli di probi e prudenti cittadini,
nell'uno da Noi nominati, nell'altro deputati da ogni parte
dello Stato mediante una forma di elezioni opportunamente
stabilita, i quali e rappresentino gl'interessi particolari di
ciascun luogo dei Nostri Dominii, e saviamente li contemperino
con quell'altro interesse grandissimo di ogni Comune e di ogni
Provincia, che è l'interesse generale dello Stato.
Siccome poi nel Nostro Sacro
Principato non può essere disgiunto dall'interesse temporale
della interna prosperità l'altro più grave della politica
indipendenza del Capo della Chiesa, pel quale stette altresì
l'indipendenza di questa parte d'Italia; cosi non solamente
riserbiamo a Noi e ai Successori Nostri la suprema sanzione e la
promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti
Consigli deliberate, e il pieno esercizio dell'autorità Sovrana
nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma
intendiamo altresì di mantenere intera l'autorità Nostra nelle
cose che sono naturalmente congiunte con la religione e la
morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la
Cristianità che nello Stato della Chiesa in questa nuova forma
costituito nessuna diminuzione patiscano la libertà e i diritti
della Chiesa medesima e della S. Sede, ne veruno esempio sia mai
per violare la santità di questa Religione, che Noi abbiamo
obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico
pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e
fioriscono le Nazioni.
Implorato pertanto il Divino ajuto, e udito l'unanime parere dei Nostri Venerabili Fratelli
Cardinali di S.R.C. espressamente a tal uopo adunati in
Concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.
DISPOSIZIONI GENERALI
I. Il S. Collegio dei Cardinali, elettori del Sommo
Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo.
II.
Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle
leggi, cioè l'alto Consiglio, ed il Consiglio dei Deputati.
III. Sebbene ogni giustizia
emani dal Sovrano, e sia in suo nome amministrata, l'ordine
giudiziario è nondimeno indipendente nell'applicazione delle
leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il
diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono
inamovibili quando vi avranno esercitate le loro funzioni per
tre anni dalla promulgazione del presente statuto. Possono però
essere traslocati ad altro tribunale eguale o superiore.
IV. Non
saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie. Ognuno
in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal
tribunale espressamente determinato dalla legge: innanzi alla
quale tutti sono eguali.
V. La
Guardia civica si ha come istituzione dello Stato; e rimarrà
costituita sulle basi della legge del 6 luglio 1847, e del
regolamento del 30 dello stesso mese.
VI. Niun
impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei
casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò niuno può
essere arrestato se non in forza d'un atto emanato
dall'autorità competente. È eccettuato il caso di delitto
flagrante o quasi flagrante, nel quale l'arresto dentro 24 ore è
consegnato all'autorità competente. Le misure di polizia e
preventive sono pure regolate da una legge.
VII. Il
debito pubblico è garantito, come pure le altre obbligazioni
assunte dallo Stato.
VIII.
Tutte le proprietà, sia dei privati, sia dei corpi morali, sia
delle altre pie o pubbliche istituzioni contribuiscono
indistintamente ed egualmente agli aggravii dello Stato,
chiunque ne sia il possessore. Quando il Sommo Pontefice da la
sanzione alle leggi sopra i tributi, l'accompagna con una
speciale Apostolica deroga alla immunità ecclesiastica.
IX. Il
dritto di proprietà di egual modo in tutti è inviolabile. Sono
eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di publica
utilità riconosciuta, e previo l'equivalente compenso a norma
delle leggi.
X.
La proprietà letteraria è riconosciuta.
XI.
L'attuale preventiva censura governativa o politica per la
stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure
repressive da determinarsi con apposita legge. Nulla è innovato
quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche
disposizioni, fino a che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica
autorità non provvegga con altri regolamenti. Il permesso della
censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la
responsabilità politica e civile di coloro, i quali a forma
delle leggi sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della
stampa.
XII. I
pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive
stabilite dalle leggi. Le composizioni teatrali prima di essere
rappresentate sono perciò soggette alla censura.
XIII.
L'amministrazione comunale e provinciale sarà presso dei
respettivi cittadini: con apposite leggi verrà regolata in modo
da assicurare alle comuni e provincie le più convenienti libertà
compatibili con la conservazione dei loro patrimonii e
coll'interesse dei contribuenti.
DELL'ALTO CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO DEI
DEPUTATI
XIV. Il
Sommo Pontefice convoca, proroga, e chiude le sessioni d'ambedue
i Consigli. Scioglie quello dei Deputati, convocandolo
nuovamente nel termine di tré mesi per mezzo di nuove elezioni.
La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepassa i tré
mesi.
XV.
Nessuno dei Consigli può adunarsi mentre l'altro è sciolto o
prorogato, fuori del caso preveduto all'art. XLVI.
XVI. I
due Consigli ogni anno sono convocati e chiusi in pari tempo.
L'atto dell'apertura è fatto da un Cardinale specialmente
delegato dal Pontefice, ed a quest'unico oggetto si riuniscono
insieme ambedue i Consigli. Nel resto i Consigli si adunano
sempre separatamente. Agiscono validamente quando sia presente
la metà degl'individui dei quali ciascheduno è composto. Le
risoluzioni sono prese a maggiorità di suffragi.
XVII. Le
sessioni dell’uno e dell'altro Consiglio sono pubbliche Ciascun
Consiglio però si forma in Comitato segreto sulla domanda di
dieci membri. Gli atti dei due Consigli sono pubblicati a cura
di essi.
XVIII.
Ambedue i Consigli quando saranno costituiti redigeranno il
respettivo regolamento sul modo da tenersi nel trattare gli
affari.
XIX. I
membri dell'alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo
Pontefice. Il loro numero non è limitato. È necessaria in essi
l'età d'anni 30 ed il pieno esercizio dei diritti civili e
politici.
XX.
Sono desunti dalle seguenti categorie:
1.
I prelati, ed altri ecclesiastici costituiti in dignità.
2.
I ministri, il presidente del Consiglio dei Deputati; il
Senatore di Roma e di Bologna.
3.
Le persone che hanno occupato o occupano un distinto
grado nell'ordine governativo, amministrativo e
militare.
4.
I presidenti dei tribunali di appello, i consiglieri di
stato, gli avvocati concistoriali; tutti dopo l'esercizio di sei
anni.
5.
I possidenti con una rendita di scudi 4000 annui sopra
capitali imponibili, e posseduta da sei anni innanzi.
6.
E finalmente le persone benemerite dello Stato per
distinti servigli, o per averlo illustrato con opere insigni
nelle scienze o nelle arti.
XXI. Al
principio d'ogni sessione il Sommo Pontefice fra i membri
dell'alto Consiglio nomina tanto il presidente, quanto i due
vicepresidenti, qualora non gli piaccia di nominare un Cardinale
alla presidenza
XXII.
L'altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori,
sulla base approssimativa di un deputato per ogni 30,000 anime.
XXIII. Sono elettori:
1.
I gonfalonieri, priori ed anziani delle città, e comuni:
i sindaci degli appodiati.
2.
Quelli che nel censo sono iscritti possessori di un
capitale di scudi 300.
3.
Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa
diretta di scudi dodici annui.
4.
I membri dei collegi, della facoltà, ed i professori
titolari delle università dello Stato.
5.
I membri dei Consigli di disciplina, degli avvocati e
procuratori presso i tribunali collegiali.
6.
I laureati ad honorem nelle università dello Stato.
7.
I membri delle camere di commercio.
8.
I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.
9.
I capi o i rappresentanti di società, corpi morali,
istituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo
come al numero 2., ovvero pagano la tassa di cui al numero 3.
XXIV. Sono
elegibili:
1.
Quei che nel censo sono iscritti possessori di un
capitale di scudi tremila.
2.
Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa
fissa di scudi cento annui.
3.
I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori
titolari delle università di Roma e Bologna: i membri dei
collegi disciplina, degli avvocati e procuratori presso i
tribunali di appello.
4.
Gli altri enunciati nei num. 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art.
precedente, quando siano iscritti per la metà del capitale
notato nel n. 1., ovvero paghino la metà della tassa di cui al
n. 2. del presente articolo.
XXV.
Negli elettori si richiede l'età di anni 25: negli elegibili
quella di anni trenta: negli uni e negli altri il pieno
esercizio dei diritti civili e politici; e perciò la professione
della Religione Cattolica, la quale è condizione necessaria pel
godimento dei diritti politici nello Stato.
XXVI.
Niuno quantunque abbia più domicilii, e per più titoli sia
compreso fra gli elettori, potrà dare il voto doppio. Potrà però
la medesima persona essere eletta in due o più distretti, nel
qual caso l'eletto avrà l'opzione.
XXVII. I
collegi elettorali radunati per convocazione fatta dal Sommo
Pontefice procedono alla elezione dei deputati nei modi e forme
che saranno prescritte dalla legge elettorale.
XXVIII. Al principio d'ogni sessione il Consiglio dei deputati elegge
fra i suoi mèmbri il presidente e vicepresidenti.
XXIX. I
membri d'ambedue i Consigli esercitano le di loro funzioni
gratuitamente.
XXX. I
membri d'ambedue i Consigli sono inviolabili per le opinioni e
voti che proferiscono nell'esercizio nelle loro attribuzioni.
Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo delle
sessioni, ed un mese innanzi ed altro dopo. Non possono pure
essere arrestati per giudizi criminali durante la sessione, se
non previo l'assenso del Consiglio al quale appartengono,
eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante.
XXXI.
Oltre il caso in cui venga sciolto il Consiglio dei Deputati,
cessa l'ufficio di deputato:
1.
con la morte naturale o civile, e con la sospensione dei
diritti civici,
2.
con la rinuncia,
3.
con il lasso di quattro anni,
4.
con la nomina all'alto Consiglio,
5.
con avere accettato un impiego con stipendio dal Governo,
o con una promozione in quello che aveva.
Ogni volta che si
verifica un caso di vacanza sarà immediatamente convocato il
collegio elettorale, dal quale quel deputato era stato eletto.
Il caso del n. 3 e 5 non è d'impedimento alla rielezione.
XXXII. Se,
durante l'officio, il deputato perde una delle qualifiche di
eligibilità: che di loro natura non siano temporanee, il
Consiglio, verificato il fatto, dichiara vacante l'officio. Si
procederà alla nuova elezione a forma dell'articolo precedente.
L'alto Consiglio nello stesso caso pe' suoi mèmbri ne fa
rapporto al Sommo Pontefice, cui è riservato di prendere la
conveniente determinazione.
ATTRIBUZIONI DEI DUE CONSIGLI
XXXIII.
Tutte le leggi in materie civili, amministrative, e governative
sono proposte, discusse e votate nei due Consigli; comprese le
imposizioni di tributi, e le interpretazioni e declaratorie che
abbiano forza di legge.
XXXIV.
Non hanno forza le leggi concernenti le materie di cui
all'articolo precedente, se non dopo di essere state liberamente
discusse ed accettate da ambedue i Consigli, e munite della
sanzione del Sommo Pontefice. Non possono quindi essere riscossi
i tributi, se non sono approvati da una legge.
XXXV.
La proposta delle leggi è fatta dai ministri; può pure essere
fatta da ognuno dei due Consigli dietro richiesta di dieci dei
suoi membri. Ma le proposizioni fatte dai ministri saranno
sempre prima delle altre discusse, e votate.
XXXVI. I
Consigli non possono mai proporre alcuna legge
1.
che riguardi affari eclesiastici o misti,
2.
che sia contraria ai canoni o discipline della Chiesa,
3.
che tenda a variare o modificare il presente statuto.
XXXVII.
Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati
i Consigli.
XXXVIII. È
vietata nei due Consigli ogni discussione che riguardi le
relazioni diplomatico-religiose della S. Sede all'estero.
XXXIX. I
trattati di commercio, e quelle soltanto fra le clausole di
altri trattati, che riguardassero le finanze dello Stato, prima
di essere ratificati sono portati ai Consigli, i quali li
discutono e votano a forma dell'art.XXXIII.
XL.
Le proposte di legge possono dal ministero essere trasmesse
indistintamente all'uno o all'altro Consiglio.
XLI.
Saranno però sempre presentati prima alla deliberazione e voto
del Consiglio dei deputati i progetti di legge riguardanti.
1.
il preventivo e consuntivo di ogni anno;
2.
quelle tendenti a creare, liquidare, dimettere debiti
dello Stato;
3.
quelle sulle imposte, appalti ed altre concessioni o
alienazioni qualsivogliano dei redditi e proprietà dello Stato.
XLII.
L'imposta diretta è consentita per un anno: le imposte indirette
possono essere stabilite per più anni.
XLIII.
Ogni proposta di legge dopo di essere stata esaminata nelle
sezioni sarà discussa e votata dal Consiglio, al quale fu
trasmessa. Quando sia approvata è trasmessa all'altro Consiglio,
che in qual modo la esamina, la discute, e la vota.
XLIV.
Se le proposte di legge saranno rigettate da uno dei due
Consigli, o se il Sommo Pontefice non da la sanzione dopo il
voto dei due Consigli, in tali casi la proposta non potrà essere
riprodotta nel corso di quella sessione.
XLV.
La verifica dei poteri, e la questione sulla validità delle
elezioni dei singoli mèmbri del Consiglio dei deputati, spetta
al medesimo.
XLVI.
Il Consiglio dei Deputati soltanto ha il diritto di porre in
istato di accusa i ministri. Se essi sono laici, spetterà
all'alto Consiglio il giudicarli, e per quest'unico oggetto
potrà radunarsi come tribunale fuori del tempo e del caso di cui
all'art. XV., eccettuato sempre il tempo di cui all'art. LVI. Se
essi sono ecclesiastici, l'accusa sarà deferita al S. Collegio
che procederà nelle forme canoniche.
XLVII.
Ogni cittadino maggiore di età ha diritto di fare petizioni
dirette al Consiglio de' Deputati negli affari di cui all'art.
XXXIII. o per i fatti degli agenti del potere esecutivo:
riguardanti gli oggetti indicati. La petizione dovrà essere in
iscritto e depositata all'officio o in persona o per mezzo di
legittimo procuratore. Il Consiglio, sul rapporto d'una sezione,
delibererà se e come averne ragione. Coloro che fecero le
petizioni possono essere tradotti innanzi il tribunale
competente dalla parte che si crederà lesa dai fatti esposti.
XLVIII.
I Consigli non ricevono deputazioni: non ascoltano fuori dei
proprii membri altro che i commissari del Governo ed i ministri:
corrispondono in iscritto unicamente fra loro e col ministro:
inviano deputazioni al Sommo Pontefice nei casi e forme
prevedute dal regolamento.
XLIX.
Le somme occorrenti pel trattamento del Sommo Pontefice, del S.
Collegio dei Cardinali, per le Congregazioni ecclesiastiche, per
sussidio o assegno a quella de Propaganda fide, pel Ministro
degli affari esteri, pel corpo diplomatico delle S. Sede
all'estero, pel mantenimento delle Guardie Pontificie palatine,
per le sacre funzioni, per l'ordinaria manutenzione e custodia
dei palazzi Apostolici, e di loro dipendenze, degli annessi
musei e biblioteca, per gli assegnamenti, giubilazioni e
pensioni degli addetti alla corte pontificia, sono determinate
in annui scudi seicento mila sulle basi dello stato attuale,
compreso un fondo di riserva per le spese eventuali. Detta somma
sarà riportata in ogni annuo preventivo. Di pieno diritto si ha
sempre per approvata e sanzionata tale partita, e sarà pagata al
Maggiordomo del Sommo Pontefice o ad altra persona da esso
destinata. Nel rendiconto o consuntivo annuo sarà portata la
sola giustificazione di tale pagamento.
L.
Rimangono inoltre a piena disposizione del Sommo
Pontefice i canoni, tributi e censi, ascendenti ad un'annua
somma di scudi tredicimila circa, nonché i diritti dei quali si
fa menzione in occasione della Camera dei tributi nella vigilia
e festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.
LI.
Le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi
Apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le quali non sono
comprese nelle dette somme (quando abbiano luogo) saranno
portate e discusse nei preventivi annuali, e nei consuntivi.
DEL SACRO CONCISTORO
LII.
Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di
legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice, e proposta nel
concistoro segreto. Il Pontefice, udito il voto dei Cardinali,
da o niega la sanzione.
DEI MINISTRI
LIII.
L'Autorità governativa provvede con ordinanze e
regolamenti alla esecuzione delle leggi.
LIV.
Le leggi e tutti gli atti governativi riguardanti gli oggetti di
cui all'art. XXXIII sono firmati dai rispettivi Ministri, che ne
sono responsabili. Una apposita legge determinerà i casi di tale
responsabilità, le pene, le forme dell'accusa, e del giudizio.
LV.
I Ministri hanno diritto d'intervenire ed essere uditi in
ambedue i Consigli: vi hanno voto se ne sono membri: possono
essere invitati ad intervenirvi per dare gli schiarimenti
opportuni.
DEL TEMPO DELLA SEDE VACANTE
LVI.
Per la morte del Sommo Pontefice immediatamente e di pieno
diritto restano sospese le sessioni d'ambedue i Consigli. Non
potranno mai essi adunarsi durante la Sede vacante, ne in quel
tempo potrà procedersi o proseguirsi nella elezione dei
deputati. Sono di diritto convocati ambedue i Consigli un mese
dopo la elezione del Sommo Pontefice. Se però il Consiglio dei
deputati fosse sciolto, e non fossero compiute le elezioni, sono
di diritto convocati i collegi elettorali un mese dopo come
sopra, e dopo un altro mese sono convocati i Consigli.
LVII.
I Consigli non potranno mai, anche prima di sospendere le
sessioni, ricevere o dare petizioni dirette al Sacro Collegio o
riguardanti il tempo della Sede vacante.
LVIII.
Il Sacro Collegio, secondo le regole stabilite nelle
costituzioni Apostoliche, conferma i Ministri o ne sostituisce
altri. Fino a che non abbia luogo tale atto, i Ministri
prosieguono nel loro of tizio. Il Ministero per altro degli
affari esteri passa immediatamente al Segretario del Sacro
Collegio, salvo allo stesso Sacro Collegio il diritto di
affidarlo ad altro soggetto.
LIX.
Le spese del funere del Sommo Pontefice, quelle del Conclave,
quelle per la creazione, coronazione e possesso del nuovo
Pontefice sono a carico dello Stato. I Ministri, sotto la
dipendenza del Cardinale Camerlengo, provvedono la somma
occorrente, quantunque non contemplata nel preventivo di
quell'anno, fermo l'obbligo di renderne conto, dimostrando
d'averla impiegata per i titoli sopra enunciati.
LX.
Se allorché muore il Sommo Pontefice il bilancio preventivo
dell'anno non fosse ancora stato votato da ambedue i Consigli, i
Ministri di pieno diritto sono autorizzati ad esigere i tributi
e provvedere alle spese sulle basi dell'ultimo preventivo votato
dai Consigli e sanzionato dal Pontefice. Se però il preventivo
allorché muore il Pontefice era già stato votato da ambedue i
Consigli, in questo caso il Sacro Collegio userà del diritto di
dare o negare la sanzione alla risoluzione dei Consigli.
LXI.
I diritti di Sovranità temporale esercitati dal defunto
Pontefice, durante la Sede vacante, risiedono nel Sacro
Collegio, il quale ne userà a forma delle costituzioni
Apostoliche, e del presente Statuto.
DEL CONSIGLIO DI STATO
LXII.
Vi sarà un Consiglio di Stato composto di dieci Consiglieri, e
di un corpo di Uditori non eccedente il numero di ventiquattro,
tutti di nomina Sovrana.
LXIII.
Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto la direzione del
Governo, di redigere i progetti di legge, i regolamenti di
amministrazione pubblica, e di dar parere sulle difficoltà in
materia governativa. Con apposita legge può essere conferito al
medesimo il contenzioso amministrativo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
LXIV.
Saranno quanto prima promulgate:
1.
La legge elettorale, che farà parte integrante del
presente Statuto.
2.
La legge repressiva della stampa, di cui nella prima
parte dell'art. XI.
LXV.
Sarà proposto alla prima deliberazione dei Consigli il
preventivo del 1849. Saranno pure proposte le seguenti leggi per
averne ragione in questa o in altra prossima sessione: la legge
sulle istituzioni municipali, e provinciali; il Codice di
polizia; la riforma della legislazione civile, criminale, e di
procedura; la legge sulla responsabilità dei ministri, e sopra i
pubblici funzionarii.
LXVII.
L'attuale Consulta di Stato cesserà venti giorni innanzi che
sieno aperti i Consigli. Intanto essa proseguirà nell'esame del
preventivo ed altre materie amministrative, che le sono state o
saranno rimesse.
LXVIII.
Il presente Statuto sarà messo in vigore all'apertura dei due
Consigli. Ma per quel che riguarda la elezione dei deputati avrà
forza appena pubblicata la legge elettorale.
LXIX.
Rimangono in vigore tutte le disposizioni legislative, che non
sono contrarie al presente Statuto. E similmente vogliamo e
decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente, o
diritto quesito o diritto dei terzi, o vizio di correzione o
surrezione possa allegarsi contro le disposizioni del presente
Statuto; il quale intendiamo che debba essere quanto prima
inserito in una Bolla Concistoriale, secondo l'antica forma, a
perpetua memoria.
Datum Romae
apud S. Mariam Majorem die XIV Martii MDCCCXLVIII, Pontificatus
Nostri Anno secundo.Pius IX PAPA |