FERDINANDO II
Per la grazia di Dio
Re del Regno Delle Due Sicilie
di Gerusalemme, ec
Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec.
Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.
Fin da' primi momenti del nostro avvenimento al Trono, Noi
dichiarammo esservi nelle finanze delle piaghe profonde. Promettemmo
di applicarci a curarle, e recare nel tempo stesso qualche
alleviamento a' pubblici pesi. Le conseguenze fatali della
straniera usurpazione, gli avvenimenti disgraziati del 1820 hanno in
prima rivolte le nostre cure alla parte de' nostri domini al di qua
del Faro. Queste speranze rimasero deluse. Per le conseguenze degli
avvenimenti del 1820 esisteva un deficit che di anno in anno si
aumentava per gli interessi di cui era gravato. Sotto il titolo
misterioso di debito galleggiante ammesso dalle nuove teorie di
finanze, non lascia di essere un debito: è tanto più grave, tanto
più molesto, perché non trova nei fondi di ammortizzazione un
perenne presidio, perché le sue scadenze non sempre possono
differirsi. La somma ne ascende a D. 4.345.251,50. Il primo passo
indispensabile alla prosperità delle finanze è quello di estinguerlo
a gradi. Posta così al nudo la cosa, il vuoto effettivo ch'esiste
nello stato discusso da formarsi pel 1831, inclusa una parte del
pagamento del debito galleggiante di sopra indicato è di 1.128.167.
Noi ne fummo profondamente rattristati, ma non disanimati:
confidando nel divino aiuto, che abbiamo invocato al cominciar del
Nostro Regno, e nell'amore del nostro popolo. Noi siamo sicuri che
con ferma costanza godremo di un avvenire più lieto. Fedele alle
nostre promesse di fare ogni personale sacrificio, noi abbiam già
conceduto un rilascio dalla nostra borsa privata di D. 180.000 -
Altro ne facciamo dall'assegnamento della nostra Real Casa di D.
190.000. - Conciliando il mantenimento ed il benessere di tutte le
nostre attuali forze di terra e di mare col perfetto ordine in cui
sono stati rimessi i rami di marina, e guerra, abbiamo ottenuto una
diminuzione di D. 340.000.
La severa riforma fatta negli esiti de' diversi Ministeri ha
prodotto un' economia di D. 531.667.
Sono di D. 1.241.667. Pareggiati in tal modo gl'introiti e le spese
dello stato discusso pel 1831 rimanendovi una somma disponibile di
D. 113.500.
Noi ci siamo proposti di impiegarla al sollievo della parte più
bisognosa del nostro popolo. Il dazio sul macinato imposto col
citato decreto del 28 maggio 1826 richiamava la nostra prima
attenzione. Ma questa imposta ascendendo a D. 1.253.000 non avrebbe
in tal modo ricevuto che un poco sensibile alleviamento. Non potendo
chiedere né alla proprietà né all' industria altri sacrifizj, senza
portare grave ferita a queste sorgenti della pubblica prosperità, ci
siamo per necessità rivolti ad una nuova ritenuta delle spese dette
di materiali, ad una ritenuta su' soldi e su' godenti le pensioni di
grazia e giustizia. Essendo questa classe particolarmente rivestita
della nostra fiducia, godendo le preminenze della pubblica
considerazione, degli onori, delle beneficenze, e de' soldi che le
danno più facili mezzi di sussistenza. Noi non faremo a questa
classe il torto di crederla poco impegnata al pubblico bene. Questa
nuova ritenuta non toccherà gli impiegati ed i pensionisti che
godono un appannaggio di D. 25 mensuali in sotto. Crescerà con
moderate proporzioni per le classi ascendenti, e se parrà grave per
gli impiegati e pensionisti che trovansi alle sommità, in risultato
la somma che loro rimane non sarà certo inferiore agli antichi
soldi, alle antiche pensioni della Monarchia delle Due Sicilie; e
allorché le vecchie costumanze di uno Stato possono utilmente
rivivere, è prudente cosa il farlo, ed è indispensabile nella nostra
posizione attuale.
Riconosciuta la necessità di queste misure dopo maturamente
esaminate nel nostro Consiglio ordinario di Stato se n'è a Noi
rassegnato il corrispondente progetto. Considerando che i
soprassoldi, le gratificazioni, le identità cumulate da' soldi sono
un favore d'eccezione, che per qualunque titolo concedute non può
essere continuato ne' gravissimi bisogni dello Stato, che debbono
pur nondimeno essere conservati i
soprassoldi militari solo a distinguere il servizio attivo dal
servizio sedentaneo, o di riforma, le indennità di alloggio de'
militari medesimi, come del pari le semplici e necessarie indennità
di scrittojo; Considerando che l'unione di diversi uffizj in una
stessa persona non concede per i regolamenti in vigore se non che la
scelta del soldo maggiore, e che avendo onorata origine da un
attestato di nostra fiducia ne' talenti e nello zelo degli
impiegati, dà ad essi il titolo alla nostra Sovrana considerazione
negli ascensi;
Considerando che gli attuali soldi avendo ottenuto nella prosperità
di cui lo Stato godeva prima delle fatali vicende del 1820 il
considerabile aumento relativamente agli antichi soldi, possono
oltre della ritenuta già esistente soffrirne una nuova;
Considerando che nelle nuove ritenute giova esentarne gli averi
cumulati non maggiore di D. 25 mensuali, convenga proporzionalmente
tassar gli altri in modo che il peso maggiore ricada su di quelli
che sono più elevati;
Considerando essere opportuna una nuova ritenuta sulle spese di
materiale;
Considerando che le pensioni di giustizia possono essere tassate
colla stessa proporzione de' soldi e quelle di grazia possono
soffrire un peso maggiore;
Considerando che nell'alleviamento promesso 'a nostri sudditi l'
imposta sul macino richiama le nostre prime cure, essendo quella che
grave è per sua natura alla classe più bisognosa e più povera;Sulla
proposizione dei Nostri Ministri Segretarj di Stato delle finanze e
degli affari interni:
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;
Abbiamo risoluto di decretare quanto segue:
Art 1. Sono abolite le cumulazioni tutte di soldo con soprassoldo,
pensioni ed altri averi, per qualsiasi titolo conceduti, e sotto
qualsivoglia denominazione, la cui somma riunita oltrepassi i D. 25
per mese, di modo che restino conservati per tutte le diverse
spettanze i predetti D. 25 mensuali. Sono di questa disposizione
eccettuati i soprassoldi ed indennità di alloggio e mobilio de'
militari, non che le indennità di scrittojo.
Art 2. I soldi e le pensioni di giustizia che non oltrepassano D. 25
mensuali saranno esenti dalla nuova ritenuta a' termini dell'Art. 1,
la quale per le classi ascendenti da D. 25 ed un grano verrà
regolata giusta la seguente tariffa: da mensuali D. 25,01 a D. 50 al
2,50 per cento - Da 50,01 a 100 al 5 - Da 101,01 a 150 al 7,50.
- Da 150,01 a 200 al 10 - Da 200,01 a 300 al 15 - Da 300,01 a 400 al
20 - Da 400,01 a 500 al 25.
- Da 500,01 a 700 al 30 - Da 700,01 a innanzi al 40.
Art 3. Le ritenute sulle pensioni di grazia (osservate le
prescrizioni dell'Art. 1) saranno fatte al doppio della tariffa
contenuta nell' art. precedente.
Art 4. Sarà ritenuta una seconda decima sulle spese di materiale.
Art 5. Il decimo che in atto si paga sulle pensioni e su' soldi, ed
in generale sugli esiti tutti della tesoreria continuerà a
ritenersi. Le ritenute soprindicate sono state approssimativamente
calcolate per D. 474.030. I quali uniti a' D. 113.500 avanzo
precedente formano la somma di D. 587.530.
Art 6. Il dazio sul macinato imposto a' termini degli art. 7 ed 8
cap. 3 del decreto de' 28 Maggio 1826,
calcolato allora per D. 1.253.000 è diminuito per metà, seguendosi
la ripartizione fattane in esecuzione del citato real decreto.
Art 7. Essendo l'importo della metà del dazio sul macinato che si
sopprime in D. 626.500, la somma che manca in D. 38.968 sarà
prelevata dalle economie, che nel corso dell' anno si eseguiranno
da' nostri Ministri nei rispettivi dipartimenti.
Art 8. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino
del Consiglio de' Ministri e tutti i nostri Ministri Segretarj di
stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Firmato: FERDINANDO |