COSTITUZIONE
DEL REGNO DELLE DUE
SICILIE
FERDINANDO II
Per la grazia di Dio
RE DEL REGNO DELLE DUE
SICILIE
l'atto Sovrano del 29 gennaio 1848 col quale
aderendo al voto unanime dei Nostri amatissimi
Popoli abbiamo di nostra piena, libera e spontanea
volontà promesso di stabilire in questo Reame una
Costituzione corrispondente alla civiltà de' tempi,
additandone in pochi e rapidi cenni le basi
fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa
e coordinata ne' suoi principii sul progetto che ce
ne presenterebbe fra dieci giorni l'attuale nostro
Ministero di Stato;
Volendo
mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione
del Nostro Animo:
Nel nome
temuto dell'Onnipotente Santissimo Iddio Uno e
Trino, cui solo e dato di leggere nel profondo de'
cuori, e che noi altamente invochiamo a Giudice
della purità, delle Nostre intenzioni, e della
franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in
queste novelle vie di ordine politico:
Udito con
maturo esame il Nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo
risoluto di proclamare, e proclamiamo irrevocabile
da Noi sanzionata la seguente Costituzione.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. -
II reame delle Due Sicilie verrà d'oggi innanzi
retto da temperata monarchia ereditaria
costituzionale sotto forme rappresentative.
Art. 2. -
La circoscrizione territoriale del reame rimane qual
trovasi attualmente stabilita; e non potrà in
seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in
forza di una legge.
Art. 3. -
L'unica religione dello Stato sarà sempre la
cristiana cattolica apostolica romana, senza che
possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra
religione.
Art. 4. -
il potere legislativo risiede complessivamente nel
Re, ed in un parlamento nazionale, composto di due
camere, l'una di pari, l'altra di deputati.
Art. 5. -
Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al Re.
Art. 6. -
L'iniziativa per la proposizione delle leggi si
appartiene indistintamente al Re, ed a ciascuna
delle due camere legislative.
Art. 7. -
La interpretazione delle leggi in via di regola
generale si appartiene unicamente al potere
legislativo.
Art. 8. -
La costituzione garantisce la piena indipendenza
dell'ordine giudiziario per l'applicazione delle
leggi ai casi occorrenti.
Art. 9. -
Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte
de' rispettivi abitanti per le diverse cariche
comunali, assicureranno a' comuni ed alle provincie,
per la loro amministrazione interna, la più larga
aperta, compatibile con la conservazione dei loro
patrimoni.
Art. 10.
- Non possono ammettersi truppe straniere a'
servizio dello stato, se non in forza di una legge.
Le convenzioni esistenti saranno però sempre
rispettate. Ne' senza una esplicita legge può
permettersi a truppe straniere di occupare o di
attraversare il territorio del reame, salvo il solo
passaggio delle truppe pontificie da quegli stati a
Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti
dalla consuetudine.
Art. 11.
- I militari di ogni arma non possono esser privati
dei loro gradi, onori e pensioni, se non nei soli
modi prescritti dalle leggi e regolamenti.
Art. 12.
- In tutto il reame vi sarà, una guardia nazionale,
la cui formazione organica sarà determinata da una
legge. In questa legge non potrà ma' derogarsi a'
principio, che nella guardia nazionale i diversi
gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti
per elezione da coloro stessi che la compongono.
Art. 13.
- II debito pubblico è riconosciuto e garentito.
Art. 14.
- Niuna specie d'imposizione può essere stabilita,
se non in forza di una legge, non escluse le
imposizioni comunali.
Art. 15.
- Non possono accordarsi franchigie in materia
d’imposizioni, se non in forza di una legge.
Art. 16.
- Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle
camere legislative. Le imposizioni indirette possono
avere la durata di più anni.
Art. 17.
- Le camere legislative votano ogni anno lo stato
discusso, e acclarano conti che vi si riferiscono.
Art. 18.
- La gran corte de' conti rimane collegio
costituito, salvo alle camere legislative il poterne
modificare in forza di una legge le ordinarie
attribuzioni.
Art. 19.
- Le proprietà dello Stato non possono altrimenti
alienarsi che in forza di una legge.
Art. 20.
- II diritto di petizione Si appartiene
indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle camere
legislative, non possono farsi che in iscritto,
senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in
persona.
Art. 21.
- La qualità di cittadino si acquista e si perde in
conformità delle leggi. Gli stranieri non possono
esservi naturalizzati che in forza di una legge.
Art. 22.
- I cittadini sono tutti eguali in faccia alla
legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.
Art. 23.
- La capacità di esser chiamato a cariche pubbliche
si appartiene indistintamente a tutti i cittadini
senza altro titolo che quello del loro merito
personale.
Art. 24.
- La libertà individuale è garantita. Niuno può
essere arrestato se non in forza di un atto emanato
in conformità delle leggi dell'autorità competente,
eccetto il caso di flagranza, o quasi flagranza. In
caso di arresto per misura di prevenzione l’imputato
dovrà consegnarsi all'autorità competente fra lo
spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e
manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.
All. 25.
- Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad
un giudice diverso da quello che la legge determina:
ne' altre pene possono essere applicate ai colpevoli
se non quelle stabilite dalle leggi.
Art. 26.
- La proprietà de' cittadini è inviolabile. II pieno
esercizio non può essere ristretto se non da una
legge per ragione di pubblico interesse. Niuno può
essere astretto a cederla, se non per cagione di
utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la
indennità corrispondente a norma delle leggi.
Art 27. -
La proprietà letteraria è del pari garantita ed
inviolabile.
Art. 28.
- Il domicilio dei cittadini è inviolabile, salvo il
caso in cui la stessa legge autorizzi le visite
domiciliari, le quali non possono allora praticarsi
che ne' modi prescritti dalla legge medesima.
Art. 29.
- Il segreto delle lettere è inviolabile. La
responsabilità degli agenti della posta, per la
violazione del segreto delle lettere, sarà
determinata da una legge.
Art. 30.
- La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una
legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che
può offendere la religione, la morale, l'ordine
pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le
loro famiglie, non che l'onore e l'interesse dei
particolari. Sulle stesse norme, a garantire
preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli,
verrà emanata una legge apposita; e fino a che
questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale
obbietto i regolamenti in vigore. La stampa sarà
soggetta a legge preventiva per le opere che
riguardano materie di religione trattate ex
professo.
Art. 31 -
II passato rimane coperto d'un velo impenetrabile,
ogni condanna sinora profferita per politiche
imputazioni e' cancellata, ed ogni procedimento per
avvenimenti successi sinora viene vietato.
Capo I - DELLE CAMERE
LEGISLATIVE.
Art. 32.
- Le camere legislative non possono essere convocate
che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro
sessioni, salvo unicamente alla camera de' pari il
potersi riunire, quando bisogna, come alta corte di
giustizia nei casi preveduti dalla costituzione.
Art. 33.
- In ciascuna delle due camere, non può aprirsi la
discussione, se non quando il numero de' suoi
componenti si trovi raccolto a pluralità, assoluta.
Art. 34.
- Le discussioni delle camere legislative sono
pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse,
sulla proposizione del presidente, reclamata e
sostenuta da dieci dei suoi componenti, risolva di
adunarsi in comitato segreto.
Art. 35.
- Nelle camere legislative, i partiti si adottano a
pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.
Art. 36.
- Chi fa parte di una delle camere legislative non
può entrare a far parte dell'altra.
Art. 37.
- Si appartiene a ciascuna delle due camere il
verificare i poteri di coloro che la compongono, e
decidere delle controversie che possono insorgere
sull'oggetto.
Art. 38.
- I ministri segretari di stato possono presentare
indistintamente i progetti di legge di cui sono
incaricati, tanto all'una quanto all'altra delle due
camere legislative. Ma i progetti di legge, che
intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie o
che si riferiscono alla formazione degli stati
discussi, debbono prima essere necessariamente
presentati alla camera dei deputati.
Art. 39.
- Un progetto di legge discusso e votato in una
camera non può essere inviato alla sanzione del re
se non dopo essere stato discusso e votato
uniformemente nell'altra.
Art. 40.
- Ove tra le due camere vi sia dissidenza intorno al
contenuto di un progetto di legge qualunque, la
discussione di questo non potrà riprodursi presso
alcuna delle due camere nella sessione di quel
medesimo anno.
Art. 41.
- I componenti delle due camere legislative sono
inviolabili per le opinioni, ed i voti da essi
profferiti nell'esercizio delle loro alte funzioni.
Non possono essere arrestati per debiti durante il
periodo della sessione legislativa ed in tutto il
corso del mese che la precede o che la segue. Nei
giudizi penali che s'intentassero contro di essi,
non possono essere arrestati senza l'autorizzazione
della camera a cui appartengono; salvo il caso di
flagrante o quasi flagrante reato.
Art. 42.
- Ciascuna delle due camere legislative formerà, il
suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e
l'ordine delle sue discussioni e delle sue
votazioni, il numero e gli incarichi delle
commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi e
tutto ciò che concerne la economia del suo servizio
interno.
Capo II - CAMERA DE' PARI
Art 43 -
I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina
tra i pari medesimi il presidente ed il
vicepresidente della camera, per quel tempo che
giudica opportuno.
Art. 44.
- II numero de' pari e' illimitato.
Art. 45.
- Per esser pari si richiede aver la qualità di
cittadino e l’età compiuta di trent'anni.
Art. 46.
- I principi del sangue sono pari di diritto, e
prendono posto immediatamente appresso il
presidente. Essi possono entrare nella camera
all’età di anni venticinque, ma non dare voto che
all'età compiuta di trent'anni.
Art. 47.
- Sono eleggibili alla dignità di pari
1.
Tutti coloro che hanno una rendita imponibile
di ducati tremila, posseduta da otto anni
2.
I ministri segretari di stato, e i
consiglieri di stato;
3.
Gli ambasciatori che abbiano esercitato per
tre anni, e i ministri plenipotenziari che abbiano
esercitato per sei anni le loro diplomatiche
funzioni;
4.
Gli arcivescovi e vescovi non più del numero
di dieci;
5.
I tenenti generali, i viceammiragli, i
marescialli di campo ed i retroammiragli;
6.
Coloro che per cinque anni abbiano esercitato
la carica di presidente nella camera dei deputati;
7.
Il presidente ed il procuratore generale
della corte suprema di giustizia, ed il presidente
ed il procuratore generale della gran corte de'
conti;
8.
I vicepresidenti ed avvocati generali della
suprema corte di giustizia, e della gran corte de'
conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre
anni;
9.
I presidenti e procuratori generali delle
gran corti civili, che abbiano esercitato quelle
cariche per quattro anni;
10.
Il presidente generale della società
borbonica;
11.
I presidenti delle tre accademie, di cui si
compone la società borbonica, che abbiano esercitate
per quattro anni quelle cariche.
Art. 48.
- La camera de' pari si costituisce in alta corte di
giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento
e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui
possano essere imputati i componenti di ambedue le
camere legislative.
Capo III - DELLA CAMERA DE'
DEPUTATI
Art. 49.
- La camera de' deputati si compone di tutti coloro
i quali eletti alla pluralità de' suffragi ne
ricevono il legittimo mandato dagli elettori
corrispondenti.
Art. 50.
- I deputati rappresentano la nazione in complesso e
non le provincie ove furono eletti.
Art. 51.
- La durata della camera dei deputati è di anni
cinque. in conseguenza il mandato di cui si parla
nell'articolo precedente spira col decorso di questo
solo periodo di tempo.
Art. 52.
- Coloro pe' quali cessa il suddetto mandato dopo i
cinque anni, possono essere immediatamente rieletti
alla convocazione delle camere successive.
Art. 53.
- Il numero dei deputati corrisponderà sempre alla
forza dell'intera popolazione per computo della
quale si adopererà l'ultimo censimento che precede
l'elezione.
Art. 54.
- Per ogni complesso di 40.000 anime vi sarà un
deputato alla camera. Il modo di assicurare, per
quanto sia possibile la rappresentanza, dove nelle
circoscrizioni all’abbietto siano eccesso o difetto
di popolazione, sarà determinato nella legge
elettorale.
Art. 55.
- Per essere tanto elettore guanto eleggibile si
richiede aver la qualità di cittadino, e la età
compiuta di 25 anni; e non trovarsi ne' in stato di
fallimento, ne' sottoposto ad alcun giudizio
criminale.
Art. 56.
- Sono elettori:
1.
Tutti coloro i quali posseggono una rendita
imponibile, di cui sarà determinata la quantità
dalla legge elettorale.
2.
i membri ordinarii delle tre reali accademie
di cui si compone la società borbonica, ed i membri
ordinarii delle altre reali accademie.
3.
i cattedratici titolari nella regia
università degli studi, e nei pubblici licei
autorizzati dalle leggi.
4.
i professori laureati della regia università
degli studi, nei diversi rami delle scienze, delle
lettere e delle belle arti.
5.
i decurioni, i sindaci e gli aggiunti delle
comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle
loro funzioni.
6.
i pubblici funzionari giubilati con pensione
di ritiro di annui ducati 120; e militari di ogni
arma, dal grado di uffiziale in sopra i quali godono
anch'essi una pensione di ritiro.
Art. 57.
- Sono eleggibili:
1.
Tutti coloro i quali posseggono una rendita
imponibile di cui sarà determinata la quantità dalla
legge elettorale.
2.
i membri ordinari delle tre reali accademie
di cui Si compone la società, borbonica, i
cattedratici titolari nella regia università degli
studi, e i membri ordinarii delle altre reali
accademie.
Art. 58.
- I pubblici funzionari, purché siano inamovibili,
gli ecclesiastici secolari, purché non appartengano
a congregazioni organizzate sotto forme regolari e
monastiche, ed i militari possono essere così
elettori come eleggibili, quando in essi concorrano
le condizioni espresse ne' tre articoli precedenti.
Art. 59.
- Gl'intendenti, i segretari generali d'intendenza
ed i sottintendenti in esercizio delle loro funzioni
non possono essere ne' mai elettori, ne' mai
eleggibili.
Art. 60.
- Coloro fra i deputati eletti, che accettano dal
potere esecutivo sia un novello impiego, sia una
promozione da un impiego di cui erano già rivestiti,
non possono più far parte della camera, se non dopo
essersi sottoposti al cimento della rielezione.
Art. 61.
- La camera dei deputati sceglie da sé ogni anno fra
i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il
presidente, il vicepresidente ed i segretari.
Art. 62.
- Per la prima convocazione delle camere legislative
sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria la
quale non diverrà definitiva se non dopo essere
stata esaminata e discussa dalle camere medesime nel
primo periodo della loro legislatura.
Capo IV -
DEL RE
Art. 63.
- Il Re è il Capo Supremo dello Stato: la sua
persona è sacra e inviolabile, e non soggetta ad
alcuna specie di responsabilità.
Egli
comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone:
nomina a tutti gli impieghi di amministrazione
pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed
onorificenze di ogni specie.
Fa grazia
a condannati, rimettendo o commutando le pene.
Provvede
a sostenere la integrità del reame: dichiara la
guerra o conchiude la pace.
Negozia i
trattati di alleanza e di commercio e ne chiede
l'adesione alle camere legislative prima di
ratificarli.
Esercita
la Legazia Apostolica e tutti i diritti del Real
Patronato della Corona.
Art. 64.
- Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le
camere legislative: ne' casi di urgenza le convoca
in sessione straordinaria: ed a Lui è dato di
prorogarle e di chiuderle.
Egli può
anche sciogliere la camera dei deputati, ma
convocandone un'altra per nuove elezioni fra lo
spazio improrogabile di 3 mesi.
Art. 65.
- Al Re si appartiene la sanzione delle leggi votate
dalle due camere. Una legge a cui la sanzione reale
sia negata non può richiamarsi ad esame nella
sessione di quel medesimo anno.
Art. 66.
- II Re fa coniare la moneta, ponendovi la sua
effigie. Pubblica i necessari decreti e regolamenti
per la esecuzione delle leggi, senza poter mai né
sospendere, né dispensare alcuno dall'osservarla.
Art. 67.
- II Re può sciogliere talune parti della guardia
nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie
disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo
spazio improrogabile di un anno.
Art. 68.
- La lista civile e' determinata da una legge per la
durata di ciascun regno.
Art. 69.
- Alla morte del Re, se l’Erede della Corona e' di
età maggiore saranno da lui convocate le camere
legislative fra lo spazio di un mese, per giurare
alla di loro presenza di mantenere sempre integra ed
inviolata la costituzione della monarchia. Se
l'Erede della Corona e di età minore, e non trovi
preventivamente provveduto dal Re in quanto alla
reggenza ed alla tutela, allora le camere
legislative saranno convocate fra dieci giorni dai
ministri, sotto la loro speciale responsabilità per
provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della
reggenza la Madre e Tutrice e due o più Principi
della Famiglia Reale. Lo stesso verrà praticato,
laddove il Re sventuratamente si trovi nella
impossibilita di regnare per cagioni fisiche.
Art. 70.
- L'atto solenne per l'ordine di successione alla
corona dell'Augusto Re Carlo III del 6 di ottobre
1759 confermato dall’Augusto Re Ferdinando I
nell’articolo 5 della legge degli 8 di dicembre
1816, gli atti Sovrani del 7 di aprile 1829, del 12
di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla Real
Famiglia rimangono in pieno vigore.
CAPO V
- DEI
MINISTRI
Art.
71. - I ministri sono risponsabili.
Art. 72.
- Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non
hanno vigore se non contrassegnati da un ministro
segretario di stato, il quale perciò solo se ne
rende risponsabile.
Art. 73.
- I ministri hanno libero ingresso nelle camere
legislative, e vi debbono essere intesi quando lo
domandano; non pero' vi hanno voto, se non allora
che ne fanno parte come pari o come deputati. Le
camere possono chiedere la presenza dei ministri
nelle discussioni.
Art. 74.
- La sola camera de' deputati ha il diritto di
mettere in istato di accusa ministri per gli atti,
di cui questi sono responsabili. La camera de' pari
ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.
Art. 75.
- Una legge apposita determinerà partitamente i
casi, nei quali Si verifica la responsabilità dei
ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio
contro di essi, e le pene da infliggersi loro,
laddove risultino colpevoli.
Art. 76.
- II Re non può far grazia ai ministri condannati,
se non sulla esplicita domanda di una delle due
camere legislative.
CAPO VI
- DEL
CONSIGLIO DI STATO
Art. 77.
- Vi sarà un consiglio di stato da non eccedere il
numero di ventiquattro individui che siano cittadini
col pieno esercizio dei loro diritti. Gli stranieri
ne verranno esclusi, benché abbiano decreto di
cittadinanza.
Art. 78.
- Il consiglio di stato e presieduto dal ministro
segretario di stato di grazia e giustizia.
Art. 79.
– Il Re nomina i consiglieri di stato.
Art. 80.
– Il consiglio di stato e istituito per dare il suo
ragionato avviso su tutti gli affari dei quali potrà
essergli delegato l'esame in nome del Re da'
ministri segretari di stato. Una legge Sara' emanata
per determinare le attribuzioni: e fino a che questa
non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel consiglio
di stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in
vigore per la consulta generale del regno, salvo
quel che in esse potrà esservi di contrario alla
presente costituzione.
CAPO VII
- DELL' ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 81.
- La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien
retribuita da tribunali a ciò delegati.
Art. 82 -
Niuna giurisdizione contenziosa può essere
stabilita, se non in forza di una legge.
Art. 83.
- Non potranno mai crearsi de' tribunali
straordinari, sotto qualunque denominazione. Con
cio' non s'intende derogare allo statuto penale
militare, e regolamenti in vigore tanto per
l'esercito di terra come per l'armata di mare
Art. 84.
- Le udienze de' tribunali sono pubbliche. Quando un
tribunale crede che la pubblicità possa offendere i
buoni costumi, deve dichiararlo in apposita
sentenza: e questa debba essere profferita, alla
unanimità in materia di reati politici e di abusi di
stampa.
Art. 85.
- Nell'ordine giudiziario i magistrati saranno
inamovibili; non cominceranno però ad esserlo se non
dopo che vi siano stati istituiti con nuova nomina
sotto l'impero della costituzione, e che già, si
trovino di avere esercitato per tre anni continui le
funzioni di magistrato.
Art. 86.
- Gli agenti del pubblico ministero presso le corti
e i tribunali sono essenzialmente amovibili.
CAPO VIII
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 87.
- Talune parti di questa costituzione potranno
essere modificate pe' nostri dominii di la del Faro,
secondo i bisogni e le condizioni particolari di
quelle popolazioni.
Art. 88.
- Lo stato discusso del 1847 resterà, in vigore per
tutto l’anno 1848, e con esso rimarranno
provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del
governo, per provvedere con espedienti straordinari
ai complicati ed urgentissimi bisogni dello stato.
CLAUSOLA
DEROGATORIA
Art. 89.
- Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore
rimangono abrogati in quella parte che sono in
opposizione alla presente costituzione.
Vogliamo
e comandiamo che la presente costituzione politica
della monarchia da Noi liberamente Sottoscritta,
riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato
di grazia e giustizia, munita del nostro gran
sigillo, contrassegnata da tutti i nostri ministri
segretari di stato, registrata e depositata
nell'archivio del ministero e Segreteria di stato
della presidenza del consiglio de ministri, Si
pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i
nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti
autorità, le quali dovranno prendere particolare
registro ed assicurarne il pienissimo adempimento.
Il nostro
ministro segretario di stato degli affari esteri
presidente del nostro consiglio de' ministri è
particolarmente incaricato di vegliare alla sua
pronta pubblicazione.
Napoli,
il dì 10 di febbraio 1848
Firmato,
Ferdinando II
Il
Ministro Segretario di Stato degli Affari esteri
Presidente del Consiglio Ministri, firmato Duca Di
Serracapriola
Il
Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia
incaricato del portafoglio del Ministero degli
Affari ecclesiastici, firmato Barone Cesidio Bonanni
II
Ministro Segretario di Stato delle finanze, firmato
Principe Dentice
II
Ministro Segretario di Stato de’ lavori pubblici,
firmato, Principe di Torella
Il
Ministro Segretario di Stato di agricoltura e
commercio, firmato Commendatore Gaetano Scovazzo
Il
Ministro Segretario di Stato all’interno, firmato
Cav. Francesco Paolo Bozzelli
Il
Ministro Segretario di Stato della guerra e marina,
firmato Giuseppe Garzia
Pubblicate in Napoli nel dì 11 Febbraio 1848 |