Le Pagine di Storia

La Costituzione della

Repubblica Romana del 1849

a cura di Alfonso Grasso

Giuseppe Mazzini

9 FEBBRAIO 1849 - Sotto il triumvirato Giuseppe Mazzini - Carlo Armellini e Aurelio Saffi, è proclamata la Repubblica Romana.  La decisione è adottata con 118 voti a favore e 26 contrari.

PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

Decreto istitutivo:
art.1 - Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.
art.2 - Il Pontefice romano avrà tutte le guarantigie necessarie per la indipendenza nell’esercizio della sua potestà spirituale.
art.3 - La forma del Governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.
Art.4 - La Repubblica Romana avrà con il resto d’Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.
Roma lì 9 febbraio 1849 ore 1 antimeridiane
Voti: 120 favorevoli – 12 astenuti – 10 contrari
Il Presidente
G. Galletti
I Vice-Presidenti
A. Saliceti - E. Alloccatelli
I Segretari
G. Pennacchi - G. Cocchi
A. Fabretti - A. Zambianchi


1 LUGLIO - L'Assemblea Costituente di Roma promulga la nuova costituzione.

Costituzione della Repubblica Romana 1849

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART 1 - La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

ART 2 - II regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o di casta.

ART 3 - La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

ART 4 - La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazionalità, propugna l’italianità.

ART 5 - I Municipi hanno tutti uguali diritti. La loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello stato.

ART 6 - La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia con l’interesse politico dello stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

ART 7 - Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.

ART 8 - Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

ART 1 - Sono cittadini della Repubblica:
– gli originari della Repubblica;
– coloro che hanno acquistato la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
– gli italiani col domicilio di sei mesi;
– gli stranieri col domicilio di dieci anni;
– i naturalizzati con decreto del potere legislativo.

ART 2 - Si perde la cittadinanza:
– per naturalizzazione o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;
– per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
– per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
– per accettazione di gradi o cariche e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del      Governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà di un popolo;
– per condanna giudiziale.

ART 3 - Le persone e le proprietà sono inviolabili.

ART 4 - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudici; né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna corte o commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti.

ART 5 - Le pene di morte o di confisca sono proscritte.

ART 6 - Il domicilio è sacro; non è permesso entrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.

ART 7 - La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.

ART 8 - L’insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

ART 9 - Il segreto delle lettere è inviolabile.

ART 10 - Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente o collettivamente.

ART 11 - L’associazione senza armi e senza scopo di delitto è libera.

ART 12 - Tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e con le eccezioni fissate dalla legge.

ART 13 - Nessuno può essere costretto a perdere la proprietà delle cose, se non per causa pubblica, previa giusta indennità.

ART 14 - La legge determina le spese della Repubblica e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, ne percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

TITOLO II

DELL’ORDINAMENTO POLITICO

ART 15 - Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine Giudiziario.

TITOLO III DELL’ASSEMBLEA

ART 16 - L’Assemblea è costituita dai rappresentanti del popolo.

ART 17 - Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 25 è eleggibile.

ART 18 - Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.

ART 19 - Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

ART 20 - I comizi generali si radunano ogni 3 anni, il 21 Aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

ART 21 - L’Assemblea si riunisce il 15 Maggio successivamente alla elezione. Si rinnova ogni 3 anni.

ART 22 - L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

ART 23 - L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell’intervallo può essere convocata d’urgenza sull’invito del presidente coi segretari, di trenta membri, o del Consolato.

ART 24 - L’Assemblea non è legale se non riunisce la metà più uno dei rappresentanti. Il numero qualunque dei presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

ART 25 - Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto.

ART 26 - I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le loro opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

ART 27 - Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato, senza il permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso dell’arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea, che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o la cessazione del processo. Questa disposizione si applica nel caso in cui un cittadino carcerato sia nominato rappresentante.

ART 28 - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo, cui non può rinunciare.

ART 29 - L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, dei trattati.

ART 30 - La proposta sulle leggi appartiene ai rappresentanti del Consolato.

ART 31 - Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata, con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea abbreviarlo in caso d’urgenza.

ART 32 - Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato indugia, il Presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.

TITOLO IV

DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

ART 33 - Tre sono i consoli. Vengono nominati da11’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della Repubblica, e dell’età di 30 anni compiuti.

ART 34 - L’ufficio dei Consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei Consoli esce d’ufficio. Le prime due volte decide la sorte fra i primi tre eletti. Nessun console può essere rieletto se non dopo tre anni dacché uscì di carica.

ART 35 - Vi sono sette Ministri di nomina del Consolato; 1° degli Affari Interni; 2° degli Affari Esteri; 3° di Guerra e Marina; 4° di Finanza; 5° di Grazia e Giustizia; 6° di Agricoltura, Commercio, Industria e Lavori Pubblici; 7° del Culto, Istruzione Pubblica, Belle Arti e Beneficenza.

ART 36 - Ai Consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.

ART 37 - Ai Consoli spetta la nomina e la revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina o revoca deve essere fatta in Consiglio dei Ministri.

ART 38 - Gli atti dei Consoli, finché non siano contrassegnati dal Ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei Consili per la nomina e la revoca dei Ministri.

ART 39 - Ogni anno, ed a qualunque dell’Assemblea, i Consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

ART 40 - I Ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li riguardano.

ART 41 - I Consoli risiedono nel loco ove si convoca l’Assemblea, ne possono uscire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea, sotto pena di decadenza.

ART 42 - Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi 3.600 all’anno.

ART 43 - I Consoli ed i Ministri sono responsabili.

ART 44 - I Consoli ed i Ministri possono essere posti in stato d’accusa dall’Assemblea su proposta di dieci rappresentanti. La domanda deve essere discussa come legge.

ART 45 - Ammessa l’accusa, il Console è sospeso dalle sue funzioni, se assolto, ritorna all’esercizio delle sue funzioni, se condannato, l’Assemblea passa a nuova elezione.

TITOLO V

DEL CONSIGLIO DI STATO

ART 46 - Vi è un Consiglio di Stato composto di quindici Consiglieri nominati dall’Assemblea.

ART 47 - Esso deve essere consultato dai Consoli e dai Ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.

ART 48 - Esso emana quei regolamenti pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delega. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI

DEL POTERE GIUDIZIARIO

ART 49 - I Giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da alcun altro potere dello Stato.

ART 50 - Nominati dai Consoli ed in Consiglio dei Ministri, sono inamovibili; non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

ART 51 - Per le contese civili vi è una magistratura di pace.

ART 52 - La giustizia è amministrata in nome del popolo, pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

ART 53 - Nelle cause criminali, al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

ART 54 - Vi è un Pubblico Ministero presso i tribunali della Repubblica.

ART 55 - Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consoli ed i Ministri messi in stato d’accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare la funzione di Pubblico Ministero presso il Tribunale supremo. E’ d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

TITOLO VII

DELLA FORZA PUBBLICA

ART 56 - L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

ART 57 - L’esercito si forma per arruolamento volontario e nel modo che la legge determina.

ART 58 - Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea.

ART 59 - I Generali sono nominati dall’Assemblea sulla proposta del Consolato.

ART 60 - La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazioni o traslocamento, anche momentaneo, senza il di lei consenso.

ART 61 - Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.

ART 62 - Alla Guardia Nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della Costituzione.

TITOLO VIII

DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

ART 63 - Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno di legislatura da un terzo dei rappresentanti.

ART 64 - L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda con l’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizi generali onde eleggere i rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindicimila abitanti.

ART 65 - L’Assemblea di revisione è ancora Assemblea Legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere i tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART 66 - Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della Costituzione.

ART 67 - Con l’apertura dell’Assemblea Legislativa cessa il mandato della Costituente.

ART 68 - Le leggi e i regolamenti esistenti saranno in vigore in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finché non saranno abrogati.

ART 69 - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Il Presidente
G. Galletti

I Vice-Presidenti
A. Saliceti - E. Alloccatelli

I Segretari
G. Pennacchi - G. Cocchi
A. Fabretti - A. Zambianchi

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