FERDINANDO II
Per la
grazia di Dio RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ecc. ecc.
Siciliani,
Se gli errori di pochi han potuto
per un momento far traviare qualcuno fra voi dallo avito vostro
attaccamento alla dinastia, che con tanto affetto presiede ai vostri
destini da più di un secolo, noi che avemmo culla fra voi, e non
abbiam mai cessato di amarvi con tenerezza di padre, vogliamo non
indugiar più oltre a dirvi che soddisfiamo ad un disegno del nostro
cuore, adempiamo al più caro dei doveri che impone a noi l’augusta,
la santa nostra religione, assicurandovi che dimentichiamo,
riguardiamo come non avvenuti e non mai commessi i falli ed i reati
politici che tanto male vi hanno recato dallo incominciar dello
scorso anno 1848 in poi.
Ritornate quindi alle vostre
private bisogne; coltivate in pace i vostri ubertosi campi;
restituite alle terre di Cerere mercè il vostro assiduo lavoro,
l’antica loro fertilità, il che sempre la Divina Provvidenza concede
all’uomo come ricompensa di prescritto travaglio; ridonate alla
vostra industria, al vostro traffico, ai vostri commerci, alla
vostra navigazione mercantile la primitiva attività; chiudete le
orecchie alle seduzioni di coloro che cercano di illudervi per
menarvi alla sedizione, alla ribellione e di là all’anarchia, che di
quelle è la inevitabile conseguenza.
Dopo mature riflessioni ed
accurata analisi de’ vostri bisogni e de’ voti che possono con
equità utilmente e praticamente soddisfarsi, ritenendo come non
avvenuti e nulli di diritto e di fatto tutti gli atti i quali hanno
avuto luogo in Sicilia dal 12 gennaio 1848 in poi, concediamo alla
stessa uno Statuto di cui è base la Costituzione del 1812 salvo le
modificazioni richieste dalle mutate condizioni e dalla vigente
legislazione.
Cotesto Statuto, che ci riserbiamo di formulare ampiamente prima
della fine di giugno del corrente anno, conterrà nella parte
sostanziale le seguenti disposizioni:
Art. 1 – La religione sarà
unicamente, e ad esclusione di qualunque altra, la Cattolica
Apostolica Romana.
Art. 2 – La libertà individuale è
guarentita, nessuno potendo essere arrestato o processato che ne’
casi preveduti dalle leggi e nelle forme da esse prescritte.
Art. 3 – Nessuno può essere
costretto a cedere la sua proprietà se non a causa di utilità
pubblica e previa indennità. Una legge speciale sarà fatta dal
Parlamento di accordo col re per determinare la competenza e la
forma delle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica.
Art. 4 – I Siciliani hanno il
diritto di pubblicare e fare stampare le loro opinioni,
conformandosi alle disposizioni che debbono reprimere gli abusi di
questa libertà. Il re riserba a sé nella pienezza dei suoi poteri di
emanare siffatte disposizioni con una legge speciale.
Art. 5 – La Sicilia, continuando
a far parte integrale dell’unità del regno delle Due Sicilie, sarà
retta a monarchia costituzionale, con la divisione de’ Poteri nel
modo che siegue:
Del Potere
Esecutivo
Art. 6 – Il Potere esecutivo
appartiene esclusivamente al re. La sua persona è sacra ed
inviolabile.
Art. 7 – Il re rappresenta la
nazione presso le Potenze estere. Egli ha il diritto di far la
guerra o la pace, e di proporre o conchiudere qualsivoglia trattato
di pace, di alleanza e di commercio colle Potenze estere.
Art. 8 – Esercita collettivamente
col Parlamento la potestà legislativa, sanziona e promulga le leggi,
e fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per la esecuzione delle
leggi e per la sicurezza dello Stato.
Art. 9 – Convoca, proroga e
scioglie il Parlamento.
Art. 10 – Comanda e dispone di
tutte le forze di mare e di terra.
Art. 11 – Sovrintende al
commercio interno ed esterno della Sicilia, ed a tutte le spese ed
istruzioni pubbliche.
Art. 12 – Nomina ed elegge i
funzionarii pubblici e gli impiegati dell’amministrazione dello
Stato.
Art. 13 – Conferisce i titoli di
nobiltà e le decorazioni, ed esercita il pieno diritto di grazia.
Art. 14 – Conferisce tutti i
beneficii ecclesiastici di Regio patronato, e fa le solite altre
provviste e nomine ecclesiastiche.
Art. 15 – Esercita secondo i
Concordati la Legazia Apostolica ereditaria.
Art. 16 – L’atto solenne per
l’ordine di successione alla Corona dell’augusto re Carlo III del dì
6 ottobre 1758, confermato dall’augusto re Ferdinando I
nell’articolo V della legge degli 8 dicembre 1816, gli Atti sovrani
del 7 di aprile 1822, del 12 marzo 1836 e tutti gli atti relativi
alla Real Famiglia rimangono in pieno vigore.
Art. 17 – Allorché il re non
vorrà risiedere in Sicilia, sarà rappresentato ivi da un viceré, con
quelle attribuzioni e con que’ poteri che verranno da lui
determinati.
Art. 18 – Vi saranno in Sicilia
dei ministri nel numero sufficiente, fra’ quali saranno divisi i
ripartimenti: di Grazia e Giustizia, dell’Interno, delle Finanze,
de’ Lavori pubblici, dell’Agricoltura e Commercio, degli Affari
ecclesiastici, dell’Istruzione pubblica e della Polizia. La
Costituzione serbando al re la disposizione delle forze di terra e
di mare e la direzione suprema delle relazioni estere, non saranvi
per tutta la monarchia che un sol ministro di Guerra e Marina e un
sol ministro di Affari esteri, entrambi residenti presso del re. Le
questioni militari o internazionali che potessero presentarsi,
sarebbero trattate, per delegazione del re, sia dal re, sia da uno
dei ministri.
Art. 19 – Risiederà inoltre
presso il re un ministro per gli affari di Sicilia.
Art. 20 – I ministri comporranno
il consiglio privato, al quale è in arbitrio del re di aggiungere
uno o più consiglieri di Stato.
Art. 21 – I predetti ministri
contrassegneranno, o collettivamente, o ciascuno per gli affari del
proprio ministero, tutti gli atti del Potere esecutivo.
Art. 22 – I ministri sono
responsabili.
Art. 23 – Il re non potrà far
grazia ai ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una
delle due Camere legislative.
Art. 24 – L’amministrazione della
giustizia e tutte le altre amministrazioni pubbliche saranno
regolate con le leggi organiche in vigore, salvo al Parlamento di
accordo col re di portarvi quelle modificazioni che saran credute
necessarie per coordinarle al presente Statuto, o per migliorarle.
Art . 25 – Sino a che queste
modificazioni non saranno fatte, le leggi, i decreti e gli atti
sovrani di presente in vigore saranno pienamente osservati tanto
intorno alle circoscrizioni territoriali e competenze
giurisdizionali, dipendenze gerarchiche e guarentie, quanto in tutte
e singole parti delle loro disposizioni.
Art. 26. – L’Ordine giudiziario
sarà indipendente. I magistrati collegiati saranno inamovibili dopo
tre anni di lodevole esercizio, a contare dalla data della loro
elezione definitiva.
Art. 27 – Gli agenti del Pubblico
Ministero presso la Corte ed i Tribunali sono essenzialmente
amovibili.
Art. 28 – I giudici anche eletti
a vita potranno essere traslocati. Il tutto in conformità della
legge organica del 7 giugno 1819.
Art. 29 – Cessata ogni
promiscuità d’impiego tra Napoli e Sicilia, i ministri, i funzionari
pubblici e tutti gli impiegati delle amministrazioni saranno
siciliani; come anche tutti i beneficii e dignità ecclesiastiche, le
quali si avranno da ora innanzi a provvedere, saranno conferiti nei
soli Siciliani.
Art. 30 – Lo stato discusso sarà
interamente separato, e le spese comuni alle Due Sicilie rimangono
ripartite fra le due parti del reame nella proporzione numerica de’
loro abitanti, oppure verranno fissati a 3.000.000 annui di ducati.
Art. 31 – Inoltre gli esiti
straordinari a carico della Tesoreria di Napoli, cui hanno dato
luogo gli avvenimenti degli anni 1848 e 1849, portandosi molto al
disotto del loro importo, fissansi a cinquecento mila once. Unendosi
tale somma a quella di cui va creditrice la Tesoreria stessa di
Napoli, formeranno queste somme un debito della Sicilia, il quale
venendo consolidato, mercé la emissione di una rendita iscritta con
la corrispondente dote di ammortizzazione, darebbe il capitale
necessario per saldare siffatti avanzi del tesoro napoletano.
Parimenti i debiti della Sicilia anteriormente al dì 12 gennaio 1848
contratti e quelli posteriori restano a carico del Tesoro della
Sicilia stessa.
Art. 32 – I Siciliani
concorreranno nella proporzione medesima della popolazione agli
impieghi diplomatici. Gli altri impieghi pagati sulle spese comuni
saranno indistintamente conferiti ai Siciliani ed ai Napoletani.
Del
Parlamento
Art. 33 – Il Parlamento di
Sicilia sarà composto di due Camere, una detta dei Pari e l’altra
dei Comuni.
Art. 34 – La sua durata sarà di
quattro anni dal giorno della sua convocazione. Al compir dei
quattro anni cesserà di dritto.
Art. 35 – Nel caso di
scioglimento e di proroga il Parlamento sarà convocato entro un
anno.
Art. 36 – Le due Camere saranno
convocate nel giorno medesimo, e cominceranno e finiranno nel tempo
stesso le loro sessioni.
Art. 37 – Il Parlamento
eserciterà collettivamente col re la potestà legislativa. Esso avrà
il diritto di imporre nuove tasse di ogni specie, e di alterare
quelle stabilite. Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle
Camere legislative. Le imposizioni indirette possono avere la durata
di più anni.
Art. 38 – Qualsiasi proposta del
Parlamento, comprese quelle delle tasse e dei sussidi, non avrà
forza di legge se non dopo la sanzione del re.
Art. 39 – La formula del placet
esprimerà la sanzione; quella del veto esprimerà il rigetto.
Art. 40 – Le proposte non saranno
sottomesse alla sanzione del re, se non dopo di essere consentite
dalle due Camere.
Art. 41 – Una proposta rigettata
in una delle due Camere non potrà essere riproposta che nella
sessione dell’anno seguente.
Art. 42 – Ciascuna delle due
Camere giudicherà inappellabilmente delle condizioni di eligibilità
dei suoi membri.
Art. 43 – Le discussioni delle
Camere saranno pubbliche, tranne che si costituissero in comitato
segreto.
Art. 44 – Nessun membro delle due
Camere potrà essere molestato, processato, o punito per qualunque
cosa sia stata detta, fatta, discussa e deliberata nella rispettiva
Camera, analogamente alla Costituzione e senza violazione dello
Statuto salvo alla Camera medesima di prender conoscenza degli
eccessi che i membri potessero in essa commettere, e di punirne gli
autori con voto di censura, e nei casi più gravi col divieto
d’intervenirvi.
Della
Camera dei Pari
Art. 45 – I Pari saranno nominati
dal re. Il loro numero sarà illimitato.
Art. 46 – Nessuno potrà essere
eletto Pari se non avrà compito gli anni quaranta.
Art. 47 – La Camera de’ Pari in
seguito di un’Ordinanza Reale si costituirà in Alta Corte di
giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato
alla sicurezza dello Stato di cui possono essere imputati i
componenti di ambedue le Camere legislative. Il re destinerà il
magistrato che dovrà funzionare da pubblico ministero.
Art. 48 – Un assembramento
qualunque della Camera de’ Pari fuori il tempo della sessione della
Camera de’ Comuni è illecito e nullo di pieno dritto, tranne il caso
contemplato nell’articolo precedente.
Della
Camera dei Comuni
Art. 49 – La Camera de’ Comuni si
comporrà de’ deputati dei ventiquattro distretti, de’ deputati delle
tre Università di Sicilia: Palermo, Messina e Catania, e de’
deputati de’ Comuni secondo il numero stabilito nella Costituzione
del 1812.
Art. 50 – I Comuni, i quali per
la cresciuta popolazione avessero acquistato il dritto di eleggere
un rappresentante, o pur di eleggerne più d’uno, e quelle
popolazioni che dopo il 1812, essendo state erette in Comune, hanno
il numero di abitanti stabilito dalla predetta Costituzione,
potranno indirizzare la loro dimanda alla Camera de’ Comuni, la
quale riconoscerà ne’ modi legali la verità dell’esposto.
Art. 51 – Concorrendo le due
Camere nel voto favorevole, ed ottenuta la sanzione Reale, il
ministro dell’Interno darà gli ordini per le operazioni di risulta.
Art. 52 – Il modo di effettuarsi
le elezioni dei rappresentanti sarà quello stesso che fu stabilito
dalla Costituzione del 1812, se non che, essendo già aboliti e
soppressi gli uffici pubblici, per organo dei quali si procedeva
alle elezioni, il re si riserba di designare i funzionari pubblici
che ne fanno le veci.
Degli Elettori
Art. 53 – I rappresentanti di un
distretto nella Camera dei Comuni saranno eletti da tutti coloro che
possederanno nello stesso distretto una rendita vitalizia almeno di
once diciotto all’anno, sia che la stessa provenga da diretto ed
utile dominio, o per qualunque censo, rendita iscritta
immobilizzata, tande e simili sorta di proprietà. I rappresentanti
della città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali
possederanno nella stessa città e suo territorio una rendita
vitalizia almeno di once cinquanta all’anno, sia che provenga da
diretto od utile dominio, o per qualunque censo, o per rendita
iscritta immobilizzata, e simili sorta di proprietà. I
rappresentanti di ogni altra città o terra parlamentaria saranno
eletti da tutti coloro che possederanno nella stessa città o terra e
suo territorio una rendita netta vitalizia almeno di once diciotto
annuali sia che provenga da diretto e utile dominio, o per qualunque
censo o rendita iscritta immobilizzata, tande e simili sorta di
proprietà.
Art. 54 – Dal possesso
dell’anzidetta rendita e dall’obbligo di giustificarla sono
dispensati solamente i professori delle tre Università di Palermo,
Messina e Catania per la elezione dei rappresentanti delle stesse.
Degli Eligibili
Art. 55 – Potranno rappresentare
un distretto quelli soltanto i quali avranno in Sicilia una rendita
netta e vitalizia che provenga da diretto od utile dominio, da
censo, da rendita iscritta immobilizzata, da tande e simili sorta di
proprietà di once trecento all’anno. Potranno rappresentare la città
di Palermo quelli soli i quali avranno in Sicilia una rendita, come
sopra, di once cinquecento all’anno. Potranno rappresentare una
città ed una terra parlamentaria quelli soltanto i quali avranno in
Sicilia una rendita, come sopra, di once centocinquanta all’anno. Se
per rappresentare una delle Università venissero eletti dei
cattedratici, costoro solamente saranno esenti dall’obbligo di
giustificare la rendita per tutti gli altri prescritta.
Art. 56 – I funzionari pubblici
non potranno essere eletti rappresentanti ne’ distretti e ne’ comuni
compresi nell’ambito della loro giurisdizione.
Tali concessioni si intendono
come non mai avvenute, né promesse, né fatte qualora la Sicilia non
rientri immediatamente sotto l’autorità del legittimo sovrano,
perché, se dovesse il Real esercito militarmente agire per rioccupar
quella parte dei Reali dominii, la stessa si esporrebbe a tutti i
danni della guerra e a perdere i vantaggi che le assicurano le
segnate concessioni.
Ferdinando
Gaeta, 28 febbraio 1849.
Tratto dal sito
http://www.politicaonline.net/costituzioni/ |