Solidarietà Fiscale
di Sara Armella e Francesca Balzani
Il Consiglio della Regione Campania ha approvato una legge che garantirà alle famiglie più disagiate un' "erogazione economica" mensile e specifici interventi per l'inserimento scolastico, lavorativo e sociale. I nuclei familiari con un reddito" annuo inferiore a 5000 euro, potranno infatti ricevere fino a 350 euro mensili e beneficiare di varie misure di sostegno "mirato": agevolazioni per l'acquisto di testi scolastici, per Fuso dei trasporti pubblici, accesso gratuito ai servizi sociali e sanitari, sostegno per le spese di affitto, inserimento nelle attività culturali, oltre a incentivi per promuovere l'emersione del lavoro irregolare, la formazione professionale e l'autoimpiego. Si chiama "reddito di cittadinanza", anche se il richiamo alla cittadinanza non serve per escludere chi non è cittadino ma per esprimere quella più matura coscienza sociale dei diritti, sorta negli ultimi decenni dello Stato sociale, in stretta attuazione del principio di eguaglianza sostanziale contenuto nella Costituzione. È compito della Repubblica, infatti "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
Tale fondamentale dovere, frutto della transizione dalla visione liberale dell'eguaglianza giuridica alla coscienza della dimensione sociale della persona, trova puntuale conferma in numerose disposizioni "programmatiche" della Carta fondamentale. Lo Stato deve infatti promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, agevolare con misure economiche la formazione della famiglia, garantire cure gratuite agli indigenti, rendere effettivo il diritto allo studio, garantire al lavoratore una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa, assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione. Al contempo, anche nella recente riforma del Titolo V della Costituzione, si è ribadito l'impegno finanziario dello Stato in favore delle Regioni e degli Enti locali per sviluppare la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali che ostacolano l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Non è quindi possibile parlare di piena cittadinanza quando una persona, seppure giuridicamente titolare di uno status di cittadino, non è in grado di partecipare con piena eguaglianza di opportunità alla vita della propria comunità. In questo contesto, è evidente che il concetto di cittadinanza non può non assumere una valenza che va oltre il secolare significato giuridico che gli è proprio: ed infatti la nuova legge della Regione Campania, pur facendo riferimento ad un "reddito di cittadinanza", estende l'agevolazione anche ai non cittadini, ponendo come condizione per usufruirne la residenza nel territorio regionale, da almeno sessanta mesi, da parte di soggetti comunitari ed extracomunitari.
Ma anche il principio costituzionale che disciplina la materia fiscale, ossia il principio di capacità contributiva, può trovare attuazione nella previsione di un reddito di cittadinanza. Le risorse economiche di ciascuno costituiscono, infatti, il presupposto della tassazione ma anche il suo limite, perché "è necessario che il contribuente non sia gravato oltre il limite indispensabile alla possibilità di vita" (Ministero per la Costituente, Rapporto della Commissione economica, V, II, Roma, 1946,176). C'è quindi un limite minimo di reddito che è vitale e che deve essere non solo preservato ma anche garantito con opportuni interventi. E così ecco che si rivela il vero e dimenticato fondamento dell'obbligazione tributaria che è il dovere collettivo di solidarietà.
(dal Secolo XIX, 3 febbraio 2004) |