GIUSEPPE GARIBALDI
Comandante in Capo le forze nazionali in Sicilia
DECRETA art. 1 - Sopra le terre dei demani comunali da dividersi, giusta la legge, fra i cittadini del proprio comune, avrà una quota certa senza sorteggio chiunque si sarà battuto per la patria. In caso di morte del milite, questo diritto apparterrà al suo erede.
art. 2 - La quota di cui è parola all'articolo precedente sarà uguale a quella che sarà stabilita per tutti i capi di famiglia poveri non possidenti e le cui quote saranno sorteggiate. Tuttavia se le terre di un comune siano tanto estese da sorpassare il bisogno della popolazione, i militi o i loro eredi otterranno una quota doppia a quella degli altri condividenti.
art. 3 Qualora i comuni non abbiano demanio proprio vi sarà supplito con le terre appartenenti al demanio dello Stato o della Corona.
art. 4 - Il Segretario di Stato sarà incaricato della esecuzione del presente decreto.
Il decreto creò aspettative che restarono disattese e insurrezioni che Garibaldi e Bixio soffocarono nel sangue (Bronte). In effetti si trattò di un inganno: le terre demaniali nelle Due Sicilie erano già a disposizione dei contadini, grazie alle leggi sugli Usi Civici. Garibaldi si guardò bene dal toccare le terre baronali, e questo la dice lunga sulla vera natura della spedizione dei mille. |