Le Pagine di Storia

La costituzione del 1820

pagina a cura di Fara Misuraca

Medaglia 1820 in argento dorato, con appiccagnolo, Ø 36 mm. coniata a Palermo per la rivoluzione del 1820 (opus:?).

Al dr./ Figura muliebre coronata da una corona di rose (Santa Rosalia ) stante di fronte, tiene un crocefisso nella mano destra e una bandiera al vento nella sinistra e volge lo sguardo a un’aquila coronata (allegoria di Palermo) ad ali spiegate. Al rov./ IL 17.LUGLIO / 1820./ MEMORABILE / PER / LA VITTORIA. (Ricciardi - . Von Heyden 326, 327. Brambilla 131. D’Auria 137).

FERDINANDO PRIMO

Per la Grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Re del Regno delle Due Sicilie, Re di Gerusalemme, ecc. Infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. ecc. Gran Principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.

SAPPIATE

Che il parlamento del regno delle Due Sicilie ha decretato le modificazioni alla costituzione politica delle Spagne per adattarla alla monarchia delle Due Sicilie.

Nel nome di Dio onnipotente Padre, Figliuolo e Spirito Santo, autore e supremo legislatore della società.

In conseguenza degli atti de' 7 e de' 22 luglio 1820, co' quali fu adottata la costituzione politica della monarchia spagnuola con le modificazioni (salve le basi) che la rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederebbe di proporre per adattarla alle circostanze particolari del regno delle Due Sicilie, il parlamento nazionale essendosi di ciò occupato col più maturo e scrupoloso esame; ed avendo indagato tuttociò che fa d'uopo a soddisfare il grande oggetto di promuovere la gloria, la prosperità ed il bene di tutta la nazione; decreta modificata, come segue, la costituzione politica per lo buon governo e per la retta amministrazione dello Stato.

TITOLO I - DELLA NAZIONE E DE' NAZIONALI DELLE DUE SICILIE

CAPITOLO I - Della nazione delle Due Sicilie

Art. 1 ­ La nazione del regno delle Due Sicilie è la unione di tutte le popolazioni che la compongono.

Art. 2 ­ La nazione delle Due Sicilie è libera ed indipendente. Essa non è né può essere il patrimonio di alcuna famiglia o di alcuna persona.

Art. 3 ­ La sovranità risiede essenzialmente nella nazione: e perciò a questa appartiene il diritto esclusivo di stabilir le sue leggi fondamentali.

Art. 4 ­ La nazione è nell'obbligo di conservare e proteggere con le leggi savie e giuste la libertà civile, la proprietà, gli altri legittimi dritti di tutti gli individui che la compongono.

CAPITOLO II

De' nazionali del regno delle Due Sicilie

Art. 5 ­ Sono nazionali del regno delle Due Sicilie:

I. Tutti gli uomini nati e domiciliati nel regno medesimo e figli di essi

II. Gli stranieri che dal parlamento abbiano ottenuto il decreto di nazionalità;

III. Coloro che senza questo decreto contino dieci anni di domicilio, a termini della legge, in qualsivoglia luogo appartenente alla monarchia.

Art. 6 ­ L'amor della patria è uno de' principali doveri di tutti i nazionali del regno delle Due Sicilie, e parimenti l'esser giusti ebenefici.

Art. 7 ­ Ogni nazionale delle Due Sicilie è tenuto di esser fedele alla costituzione, di ubbidire alle leggi, e di rispettare le autorità costituite.

Art. 8 ­ Ogni nazionale delle Due Sicilie senza alcuna distinzione è parimenti obbligato a contribuire in proporzion de' suoi averi alle spese dello Stato.

Art. 9 ­ Ogni nazionale delle Due Sicilie è anche nel dovere di difendere la patria con le armi, quando vi sia chiamato dalla legge.

TITOLO II

DEL TERRITORIO DELLE DUE SICILIE, DELLA SUA RELIGIONE, DEL SUO GOVERNO E DE'

SUOI CITTADINI

CAPITOLO I

Del territorio delle Due Sicilie

Art. 10 ­ Il territorio del regno delle Due Sicilie comprende nella Penisola le seguenti provincie:

I. Provincia di Napoli;

II. Campania con le isole Ponzie (Terra di Lavoro);

III. Marsia (seconda di Abruzzo ultra);

IV. Pretunziana (prima di Abruzzo ultra);

V. Frentania (Abruzzo citra);

VI. Sannio (Molise);

VII. Daunia con le isole di Tremiti (Capitanata);

VIII. Peucezia (terra di Bari);

IX. Salento (terra di Otranto);

X. Lucania orientale (Basilicata);

XI. Irpino (principato ultra);

XII. Lucania occidentale (principato citra);

XIII. Calabria Cosentina (Calabria citra);

XIV. Calabria Brezia (seconda di Calabria ultra);

XV. Calabria Reggina (prima di Calabria ultra);

Nell'isola poi di Sicilia

XVI. Provincia di Messina;

XVII. Provincia di Catania;

XVIII. Provincia di Siracusa;

XIX. Provincia di Caltanissetta;

XX. Provincia di Girgenti;

XXI. Provincia di Trapani;

XXII. Provincia di Palermo.

Art. 11 ­ Con altra legge costituzionale potrà fissarsi una divisione più convenevole del territorio delle Due Sicilie, subito che le circostanze politiche della nazione il permettano.

CAPITOLO II

Della religione

Art. 12 ­ La religione della nazione del regno delle Due Sicilie è, e sarà perpetuamente la cattolica, apostolica e romana, unica vera, senza permettersene alcun'altra nel regno.

CAPITOLO III

Del governo

Art. 13 ­ L'oggetto del governo è la felicità della nazione; non essendo altro lo scopo di ogni politica società, che il ben essere di tutti gli individui che la compongono.

Art. 14 ­ Il governo della nazione del regno delle Due Sicilie è una moderata monarchia ereditaria.

Art. 15 ­ La potestà di far le leggi risiede nel parlamento col re.

Art. 16 ­ La potestà di far eseguire le leggi risiede nel re.

Art. 17 ­ La potestà di applicare le leggi alle cause civili e criminali risiede ne' tribunali fissati dalla legge.

CAPITOLO IV

De' cittadini delle Due Sicilie

Art. 18 ­ Son cittadini quelli che per parte di padre traggono origine dai dominii del regno delle Due Sicilie, e che sono domiciliati in qual si voglia luogo degli stessi dominii.

Art. 19 ­ È parimenti cittadino lo straniero, che godendo dei dritti di nazionalità, ottenga dal parlamento il decreto speciale di cittadino.

(....)

TITOLO III

DEL PARLAMENTO

CAPITOLO I

Della formazione del parlamento

Art. 26 ­ Il parlamento è il complesso di tutti i deputati, che rappresentano la nazione, e che sono nominati da' suoi cittadini nel modo che sarà detto in appresso.

Art. 27 ­ La base della rappresentanza nazionale è la popolazione composta da' nazionali del regno delle Due Sicilie, i quali per linea di padre sieno originari de' dominii della monarchia, da coloro che abbiano ottenuto diploma di nazionalità dal parlamento e dagli altri compresi nell'art. 21.

Art. 28 ­ Per lo computo della popolazione de' dominii delle Due Sicilie si adoprerà l'ultimo censimento che precede la elezione.

Art. 29 ­ Per ogni cinquantamila anime di popolazione composta a' termini dell'articolo 27, vi sarà un deputato al parlamento.

Art. 30 ­ Numerata la popolazione delle differenti province, se in alcuna di queste risulti un eccesso al di là di venticinquemila anime, si eleggerà un altro deputato, come se un tal numero fosse di cinquanta mila: e quando l'additato eccesso non superi i venticinquemila, non se ne terrà conto alcuno.

CAPITOLO II

Della nomina del deputati al parlamento

Art. 31 ­ Per la nomina de' deputati si convocheranno le assemblee elettive di parrocchia, di circondario elettorale, e di provincia. I circondari elettorali saranno determinati con una particolar legge.

Art. 32 ­ In tutte queste assemblee nessun Cittadino potrà presentarsi armato.

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CAPITOLO VI

Della convocazione del parlamento

Art. 97 ­ Il parlamento si riunirà in ogni anno nella capitale del regno, ed in un edifizio destinato a questo solo oggetto.

Art. 98 ­ Quando il parlamento giudicasse conveniente di trasferirsi in altro luogo diverso dalla capitale, potrà farlo, purché la traslazione venga approvata da due terzi almeno dei deputati presenti.

Art. 99 ­ Le sessioni del parlamento dureranno in ogni anno per tre mesi consecutivi. Vi darà principio nel primo giorno del mese di marzo.

Art. 100 ­ Il parlamento potrà prorogare le sue sessioni per un solo mese, e ne' seguenti due casi: I. Se il re lo richiegga; II. Se il parlamento lo giudichi necessario, e lo risolva espressamente con due terzi dei deputati.

Art. 101 ­ I deputati si rinnoveranno totalmente in ogni biennio.

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Art. 119 ­ Le sessioni del parlamento saranno pubbliche, meno che nei casi i quali esigano riserbo e ne' quali potranno essere segrete.

Art. 120 ­ In tuttociò che riguarda le discussioni del parlamento ed il suo ordine e governo interiore si osserveranno i regolamenti adottati dal parlamento attuale. Ciò non sarà di ostacolo alle riforme che il parlamento successivo giudicasse opportune.

Art. 121 ­ I deputati saranno inviolabili per le di loro opinioni; e non potranno per queste esser molestati in alcun tempo, in alcun caso e da autorità alcuna. Nelle cause criminali che s'intentassero contro di essi, non potranno esser giudicati se non dal tribunale del parlamento nel modo e nella forma prescritta ne' regolamenti per lo governo interiore dello stesso. Mentre durano le sessioni del parlamento, e per lo spazio di un mese successivo, non potranno i deputati esser citati civilmente, né essere molestati in alcun modo per causa di debito.

Art. 122 ­ Nel tempo della di loro deputazione, cominciando dal giorno in cui la di loro nomina fu verificata presso la deputazione permanente, non potranno i deputati accettare per sé o sollecitare per altri impiego alcuno che sia a provvista del re, né domandare alcun avanzamento che non sia nella scala della propria carriera.

Art. 123 ­ I deputati non potranno parimenti nel corso della loro deputazione, ed anche per un anno successivo all'ultimo atto delle loro funzioni, ottenere per sé stessi, né sollecitare per altri delle pensioni o decorazioni di sorta alcuna che sieno a provvista del re.

CAPITOLO VII

Delle facoltà del parlamento

Art. 124 ­ Le facoltà del parlamento sono:

I. Proporre e decretare le leggi, interpretarle e derogarle in caso che ciò sia necessario;

II. Ricevere il giuramento del re, del duca di Calabria e della reggenza (quando vi sia) nelle forme che si prescriveranno a suo luogo;

III. Risolvere qualunque dubbio di fatto e di dritto che sorga nell'ordine della successione alla corona;

IV. Eleggere la reggenza o il reggente del regno ne' casi dalla costituzione indicati, e fissare i limiti, ne' quali la reggenza ed il reggente debbano esercitare l'autorità regia;

V. Rendere pubblica la ricognizione del duca di Calabria;

VI. Nominare il tutore del re minore ne' casi indicati dalla costituzione;

VII. Approvare prima della ratifica i trattati di alleanza offensiva, de'sussidii ed i particolari trattati di commercio;

VIII. Concedere o negare, che si ammettano truppe straniere nel regno;

IX. Decretare la creazione o la soppressione degl'impieghi ne' tribunali che stabilisca la costituzione; e la creazione o soppressione di altri impieghi pubblici;

X. Fissare in ogni anno, a proposta del re, le forze di terra e di mare, determinando quelle che debbansi tenere in piedi in tempo di pace, ed il di loro aumento in tempo di guerra;

XI. Fissare le ordinanze delle armate di terra, di quelle di mare e della milizia nazionale in tutti i rami che le riguardano;

XII. Fissare le spese della pubblica amministrazione;

XIII. Stabilire annualmente le contribuzioni e le imposte;

XIV. Prendere de' capitali in prestito sul credito della nazione nei casi di bisogno;

XV. Approvare la ripartizione delle contribuzioni;

XVI. Esaminare ed approvare i conti dell'impiego dei pubblici capitali;

XVII. Stabilire le dogane, le tariffe de' dritti;

XVIII. Disporre ciò che sia convenevole per l'amministrazione, conservazione ed alienazione de' beni nazionali;

XIX. Determinare il valore, il peso, la lega, il tipo ed il nome della moneta;

XX. Adottare il sistema che si stimi più giusto e più idoneo per i pesi e misure;

XXI. Promuovere ed incoraggiare ogni sorta d'industria e toglier gli ostacoli che ne impediscano i progressi;

XXII. Stabilire il piano generale della pubblica istruzione in tutta la monarchia, ed approvare quello che si formerà per la educazione del duca di Calabria;

XXIII. Approvare i regolamenti del regno in ciò che riguarda la polizia e la salute pubblica;

XXIV. Proteggere la libertà della stampa;

XXV. Recare ad effetto la risponsabilità de' ministri-segretari di stato e degli altri pubblici funzionari;

XXVI. Appartiene finalmente al parlamento il dare o negare il suo assenso in tutti i casi, ne' quali ciò si prescriva dalla costituzione.

(.....)

CAPITOLO IX

Della promulgazione delle leggi

Art. 147 ­ Pubblicata la legge nel parlamento, se ne darà avviso al re, onde senza ritardo alcuno si promulghi solennemente.

Art. 148 ­ Il re nella promulgazione delle leggi userà la formola seguente: "N. (il nome del re) per la grazia di Dio ecc. e per la costituzione della monarchia, re del regno delle Due Sicilie, re di Gerusalemme ecc. infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. gran principe ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc. a tutti coloro ai quali perverranno e che conosceranno questi atti: sappiate che il parlamento ha decretato, e noi abbiam sanzionato quanto segue (qui il testo letterale della legge). Pertanto comandiamo a tutti i tribunali, autorità giudiziarie, capi e governatori ed autorità tanto civili, quanto militari ed ecclesiastiche di qualunque classe, e dignità, che osservino e facciano osservare, adempiere ed eseguire la presente legge in tutte le sue parti. Siatene intesi per lo suo adempimento, e disponete che s'imprima, si pubblichi, e si renda nota a tutti". (La legge va diretta al corrispondente ministero).

Art. 149 ­ Tutte le leggi si comunicheranno per ordine del re da' rispettivi

ministri e segretari di Stato a tutti ed a ciascuno de' tribunali supremi, a

quelli delle provincie ed a' capi ed autorità superiori da cui saranno

comunicate a tutte le rispettive autorità subalterne.

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TITOLO IV

DEL RE

CAPITOLO I

Della inviolabilità del re e della sua autorità

Art. 161 ­ La persona del re è sacra ed inviolabile, e non soggetta a responsabilità.

Art. 162 ­ Il re avrà il trattamento di sacra real maestà.

Art. 163 ­ Nel re risiede esclusivamente la podestà di far eseguire le leggi: e la sua autorità si estende per tutto ciò che conduce alla conservazione dell'ordine pubblico per l'interno, ed alla sicurezza dello Stato per l'esterno a norma della costituzione e delle leggi.

Art. 164 ­ Oltre la prerogativa che compete al re di sanzionare e promulgare le leggi, gli competono ancora, come facoltà principali, le attribuzioni seguenti: I. Spedire i decreti, i regolamenti e le istruzioni che gli sembreranno convenevoli per la esecuzione delle leggi; II. Procurare che in tutto il regno si amministri la pronta ed esatta giustizia; III. Dichiarare la guerra, fare e ratificare la pace, dandone in seguito ragguaglio documentato al parlamento; IV. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali, dietro la proposta del consiglio di Stato; V. Provvedere tutti gl'impieghi civili e militari; VI. Dietro la proposta del consiglio di Stato presentare e nominare tutti i vescovi e tutte le dignità e beneficii ecclesiastici di regio padronato; VII. Concedere onori e distinzioni di ogni classe in conformità delle leggi; VIII. Comandare le armate e nominare i generali; IX. Disporre della forza armata, distribuendola nel modo il più convenevole; X. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze; nominar gli ambasciatori, i ministri ed i consoli; XI. Aver cura della fabbrica della moneta, che dovrà portare la effigie del re e del suo nome; XII. Decretar l'uso de' fondi assegnati a ciascuno dei rami dell'amministrazione pubblica; XIII. Far grazia ai delinquenti in conformità delle leggi; XIV. Proporre al parlamento le leggi e le riforme che giudicherà convenevoli al bene della nazione, onde il parlamento possa risolvere su l'oggetto nella forma prescritta; XV. Concedere l'exequatur o trattenere il corso de' decreti conciliari e delle bolle pontificie, previo il consenso del parlamento, quando contengano disposizioni generali, o ascoltando il consiglio di Stato, quando cadono su di affari particolari o di governo, o rimettendone la cognizione e la decisione al tribunale di giustizia, quando siano oggetti contenziosi, affinché quel tribunale possa deliberare in conformità delle leggi; XVI. Nominare e dimettere a suo piacimento i ministri segretari di Stato.

Art. 165 ­ Le restrizioni dell'autorità del re sono le seguenti: I. Non può impedire il re sotto pretesto alcuno la convocazione del parlamento nelle epoche e ne' casi prescritti dalla costituzione, né sospenderlo, né scioglierlo, né in modo alcuno disturbarlo nelle sue sessioni e deliberazioni. Coloro che lo consigliassero o lo aiutassero in qualunque tentativo di simil fatta, saran dichiarati traditori, e saran perseguitati come tali; II. Non può il re uscire dal regno senza il consenso del parlamento; e quando ciò faccia, s'intende che abbia abdicata la corona; III. Non può alienare, cedere, rinunciare o in qualunque altro modo trasferire ad altra persona l'autorità reale, né alcuna delle sue prerogative; Se per qualsivoglia ragione volesse abdicare il trono a favore della persona del suo immediato successore, non potrà farlo senza l'assenso del parlamento; IV. Non può il re alienare, cedere o permutare provincia, città, villaggio, paese, o parte alcuna, per piccola che sia, del territorio della monarchia; V. Non può fare il re alleanza offensiva, né trattato speciale di commercio con alcuna potenza straniera senza il consenso del parlamento; VI. Non può neanche obbligarsi con trattato alcuno a dar sussidii ad una potenza straniera senza il consenso del parlamento; VII. Non può il re cedere o alienare beni nazionali senza il consenso del parlamento; VIII. Non può il re da per se stesso imporre contribuzione alcuna diretta od indiretta, né chieder somma sotto pretesto alcuno per qualunque siasi oggetto: ma ciò dee sempre decretarsi dal parlamento; IX. Non può il re concedere privilegio esclusivo a persona o a corporazione alcuna; X. Non può il re prendere la proprietà di alcun particolare, o di alcuna corporazione, né disturbarlo dal possesso, dall'uso e dal profitto della proprietà medesima: e quando in alcun caso si conoscesse necessario di prendere la proprietà di un particolare per oggetto di pubblica utilità, non potrà farlo senza che nell'atto istesso il proprietario ne sia reso indenne con proporzionata equivalenza a giudizio di uomini esperti ed onesti; XI. Non può il re privare alcuno della sua libertà, né imporgli da per se stesso alcuna pena. Il ministro segretario di Stato che segnasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse, ne saranno responsabili alla nazione, e verranno castigati come rei di attentato contro la libertà individuale. Soltanto nel caso che il bene e la sicurezza dello Stato esigessero l'arresto, di alcuna persona, potrà il re spedire i suoi ordini a questo riguardo; sotto condizione però che fra lo spazio di quarantotto ore debba mettere tal persona a disposizione del tribunale o del giudice competente; XII. Il re prima di contrarre matrimonio ne darà parte al parlamento, per ottenere l'assenso; e se lo contraesse senza di ciò s'intenderà di aver abdicata la corona.

Art. 166 ­ Il re nel suo avvenimento al trono, e nell'assumere dopo la minore età il governo del regno, presterà giuramento innanzi al parlamento nella seguente forma: N. (qui il nome del re) per la grazia di Dio, e per la costituzione della monarchia, re del regno delle Due Sicilie, giuro in nome di Dio e sopra i santi Evangeli, che difenderò e conserverò la religione cattolica, apostolica, romana, senza permetterne alcun'altra nel regno; che osserverò e farò osservare la costituzione politica e le leggi della monarchia del regno delle Due Sicilie; ed in quanto sarò per fare, non avrò in mira se non il bene ed il vantaggio della monarchia; che non alienerò, né cederò, né smembrerò parte alcuna del regno; non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, né somma alcuna di danaro, né altra cosa qualunque, senza che abbia ciò decretato il parlamento; che non prenderò giammai la proprietà di alcuno; che rispetterò sopratutto la libertà di ogni individuo. E quando in quello che ho giurato, o in alcuna parte di questo giuramento facessi il contrario, non dovrò essere ubbidito: anzi tutto ciò che si opponesse, dovrà essere considerato come nullo e di niun valore. Così facendo, Iddio mi aiuti, e sia in mia difesa; ed in caso contrario me lo imputi.

CAPITOLO II

Della successione alla corona

Art. 167 ­ Il regno delle Due Sicilie è indivisibile, ed in esso la successione al trono sarà perpetua, dalla promulgazione della costituzione, nell'ordine qui appresso stabilito.

Art. 168 ­ La successione alla corona è regolata a forma di primogenitura, col dritto di rappresentanza nella discendenza mascolina di maschio in maschio.

Art. 169 ­ A quel maschio della linea retta che manca senza figli maschi, succederà il primogenito maschio di maschio della linea prossima all'ultimo regnante, di cui sia zio paterno o fratello o in maggior distanza; purché sia primogenito nella linea, come si è detto, e sia nel ramo che prossimamente si distacca e si è distaccato dalla linea retta primogeniale del re Ferdinando, e successivamente da quella dell'ultimo regnante.

Art. 170 ­ Estinti tutti i maschi di maschio della discendenza del re Ferdinando, succederà quella femmina del sangue e dell'agnazione (o sia questa figliuola propria, o sia di altro principe maschio di maschio della discendenza), che sia la più prossima all'ultimo maschio re, ed all'ultimo maschio dell'agnazione che manchi, o di altro principe che sia mancato. Sempre è ripetuto che nella linea retta sia osservato il dritto di rappresentanza, col quale la prossimità e la qualità di primogenita si misuri, e sia essa dell'agnazione. Riguardo a questa ed a' discendenti maschi di maschio di essa, che dovranno succedere, si osserverà l'ordine stabilito.

Art. 171 ­ L'ordine di successione prescritto, come sopra, non mai potrà portare la unione della monarchia di Spagna col regno delle Due Sicilie, in modo che i maschi o le femmine delle discendenze chiamate siano ammessi al dominio italiano, sempre che non sieno re di Spagna, o principi delle Asturie dichiarati o da dichiararsi, quando sia altro maschio che possa succedere, in vigor della prammatica XIII del re Carlo III dell'anno 1759, secondo i termini della quale dovrà regolarsi la successione alla corona della monarchia delle Due Sicilie.

Art. 172 ­ Non possono essere re delle Due Sicilie se non i figli legittimi procreati in costanza di legittimo matrimonio. Il parlamento dovrà escludere quella o quelle persone che sieno incapaci di governare o che abbiano commessi atti per i quali meritino di perdere la corona.

Art. 173 ­ Quando la corona debba per immediazione ricadere o sia di già ricaduta in una donna, non potrà questa eleggere marito senza l'assenso del parlamento, e quando ciò non facesse s'intende che abbia abdicata la corona.

Art. 174 ­ Nel caso che giunga a regnare una donna, il di lei marito non avrà alcuna autorità relativamente al regno, né parte alcuna al governo. Nel caso che si estinguano tutte le linee già nominate, il parlamento farà una nuova chiamata, attendendo al maggior vantaggio della nazione, e seguiterà sempre ad osservarsi la regola e l'ordine di succedere nella maniera di sopra stabilita.

(....)

CAPITOLO IV

Della famiglia reale e del riconoscimento del duca di Calabria

Art. 191 ­ Il figlio primogenito del re porterà il titolo di duca di Calabria.

Art. 192 ­ Gli altri figli, e figlie del re saranno e verranno chiamati principi reali delle Due Sicilie.

(....)

CAPITOLO VI

Delle segreterie di Stato

Art. 212 ­ I segretari di Stato saranno cinque.

I. Il segretario di grazia e giustizia;

II. Il segretario degli affari esteri;

III. Il segretario delle finanze;

IV. Il segretario dell'interno e degli affari ecclesiastici;

V. Il segretario di guerra e marina.

Il parlamento potrà fare in questo ordine di segreterie le modificazioni cui detteranno la esperienza e le circostanze.

(...)

CAPITOLO VII

Del consiglio di Stato

Art. 221 ­ Vi sarà un consiglio di Stato composto di ventiquattro individui che sieno cittadini con l'esercizio de' loro dritti. Gli stranieri ne saranno esclusi, malgrado che abbiano decreto di cittadinanza.

(....)

TITOLO V

DE' TRIBUNALI E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPITOLO I

De' tribunali

Art. 232 ­ Ai tribunali appartiene esclusivamente la potestà di applicare le leggi alle cause civili e criminali.

Art. 233 ­ Né il parlamento, né il re potranno esercitare in verun caso le funzioni giudiziarie, né richiamare a sé le cause pendenti, né ordinare di aprirsi giudizi definitivamente terminati.

Art. 234 ­ Le leggi stabiliranno l'ordine e le formole de' processi; e tanto l'uno quanto le altre saranno uniformi in tutti i tribunali: né il re, né il parlamento potranno dispensarvi.

Art. 235 ­ I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare e di far eseguire i giudicati.

Art. 236 ­ Essi non potranno sospendere la esecuzione delle leggi né fare alcun regolamento per l'amministrazione della giustizia.

Art. 237 ­ Niun cittadino del regno delle Due Sicilie potrà essere giudicato in causa civile o criminale da alcuna particolare commissione: ma dovrà esserlo dal tribunale competente che siasi anticipatamente fissato dalla legge.

Art. 238 ­ Negli affari comuni, sieno civili o sieno criminali, non vi sarà che un solo foro per ogni classe di persone.

Art. 239 ­ I militari per reati militari saranno giudicati da' loro tribunali rispettivi ne' termini dello statuto penale militare attualmente in vigore, o di altro che potrà pubblicarsi in appresso.

Art. 240 ­ Per esser nominato magistrato o giudice si richiede la qualità di cittadino nativo del regno delle Due Sicilie, e l'età di venticinque anni compiti. Le altre circostanze rispettive che questi funzionari debbono avere, saranno determinate dalle leggi.

Art. 241 ­ I magistrati ed i giudici non potranno essere destituiti dai loro impieghi, sien questi a tempo o perpetui, se non per motivo legalmente provato e giudicato: né potranno venire sospesi dalle loro funzioni se non per accusa legalmente intentata.

Art. 242 ­ Nel caso che il re avesse delle querele contro alcun magistrato, e dopo le dovute indagini prese su l'oggetto le trovasse fondate, potrà sospenderlo dopo di aver udito il consiglio di Stato; ma rimetterà senza ritardo le indagini prese alla corte suprema di giustizia onde proceda e giudichi su l'oggetto in conformità delle leggi.

Art. 243 ­ I giudici saranno personalmente risponsabili di tutti i falli che commetteranno nella osservanza delle leggi relative all'istruzione del processo, così nelle materie civili che criminali.

Art. 244 ­ La corruzione, la subornazione e la prevaricazione tanto dei magistrati, quanto dei giudici, produce azione popolare contro della persona che ne sia colpevole

Art. 245 ­ Il parlamento fisserà per i magistrati e per i giudici patentati

un competente assegnamento.

Art. 246 ­ La giustizia si amministrerà in nome del re, e le sentenze, decisioni ed ordinanze porteranno in fronte lo stesso nome.

(....)

CAPITOLO II

Dell'amministrazione della giustizia civile

Art. 266 ­ Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potrà privarsi del diritto di terminare la lite col mezzo di arbitri eletti dalle parti.

Art. 267 ­ La sentenza pronunciata dagli arbitri sarà esecutoria, qualora le parti abbiano espressamente rinunziato al diritto di appello.

Art. 268 ­ Il giudice municipale, nel paese di sua giurisdizione, eserciterà l'ufficio di conciliatore; ed ognuno che abbia azione da sperimentare per affari civili, gli si dovrà presentare per quest'oggetto.

(....)

CAPITOLO III

Dell'amministrazione della giustizia criminale

Art. 272 ­ Le leggi regoleranno l'amministrazione della giustizia criminale, in guisa che il processo sia formato con brevità e senza vizio, onde i delitti siano prontamente puniti.

Art. 273 ­ Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potrà essere imprigionato senza che preceda un informo sommario del fatto per lo quale meriti di essere punito con pena corporale, e senza che gli si notifichi all'atto istesso dell'arresto, un mandato per iscritto del giudice.

Art. 274 ­ Persone di ogni classe dovranno arrendersi a questi mandati: qualunque resistenza verrà reputata un grave delitto.

Art. 275 ­ In caso di resistenza, o se si tema la fuga del reo, potrà usarsi la forza, onde assicurare la di lui persona.

Art. 276 ­ L'arrestato pria di esser posto in prigione, e sempre che non vi sia causa che lo impedisca, verrà presentato avanti il giudice, onde faccia la sua dichiarazione. Nel caso che ciò non possa eseguirsi, si condurrà alla prigione in qualità di semplice arrestato; ed il giudice, nel termine di 24 ore, ne riceverà la dichiarazione.

(.....)

TITOLO VI

DEL GOVERNO INTERIORE DELLE PROVINCIE E DE' COMUNI

CAPITOLO I

De' corpi municipali

Art. 295 ­ Per lo governo interiore de' comuni vi saran dei corpi municipali composti dal sindaco, dal giudice, o giudici municipali, da due o più eletti, e da decurioni: questi corpi saranno preseduti dal sindaco, ed in sua mancanza dal giudice municipale o dal primo nominato tra essi, quando ve ne fossero due o più. Quegli che presederà a tali corpi, non avrà mai voto. Art. 296 ­ Si stabilirà un corpo municipale presso i comuni che non lo abbiano, ed a' quali possa convenire. Ogni comune che conta mille anime in se stesso o nella estensione del suo territorio debbe avere una municipalità.

Art. 297 ­ Le leggi fisseranno il numero degl'individui che dovran comporre la municipalità, e ciò in proporzione del numero delle anime dei rispettivi comuni.

Art. 298 ­ I sindaci, il giudice o giudici municipali, gli eletti, e decurioni verranno eletti dalle rispettive popolazioni di ogni comune.

Art. 299 ­ Nel mese di settembre di ogni anno i cittadini di ciascun comune si riuniranno per eleggere a pluralità di voti un determinato numero di elettori in proporzione del numero di abitanti che riseggono nell'istesso comune, e che godono dell'esercizio de' dritti di cittadinanza.

(.....)

CAPITOLO II

Del governo politico delle provincie e delle deputazioni provinciali

Art. 310 ­ Il governo politico della provincia risiederà presso il capo superiore della stessa nominato dal re.

Art. 311 ­ Vi sarà in ogni provincia, onde promuovere la prosperità, una deputazione chiamata provinciale questa sarà preseduta dal capo superiore.

(....)

TITOLO VII

DELLE CONTRIBUZIONI

CAPITOLO UNICO

Art. 325 ­ Il parlamento stabilirà, o confermerà in ogni anno le contribuzioni dirette o indirette, generali, provinciali, o municipali: ma rimarranno in piedi le antiche sino a che se ne pubblichi la derogazione o la sostituzione di altre.

Art. 326 ­ Le contribuzioni saranno ripartite proporzionalmente alle facoltà di ciascuno senza eccezione né privilegio di sorta.

Art. 327 ­ Le contribuzioni saranno proporzionate alle spese che il parlamento decreterà per lo servizio pubblico.

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TITOLO VIII

DELLA FORZA MILITARE NAZIONALE

CAPITOLO I

Delle truppe di continuo servizio

Art. 343 ­ Vi sarà una forza militare nazionale permanente sì di terra che di mare per la difesa esterna e per la conservazione dell'ordine interno dello Stato.

Art. 344 ­ Il parlamento fisserà in ogni anno il numero di uomini richiesto dalle circostanze, ed il modo di levarli.

Art. 345 ­ Il parlamento fisserà altresì in ogni anno il numero de' legni da guerra da armarsi, o da conservarsi armati.

Art. 346 ­ Il parlamento stabilirà con ordinanze particolari la disciplina con l'ordine degli avanzamenti, i soldi, l'amministrazione, e tutto ciò che riguarda la buona organizzazione dell'amministrazione dell'esercito, e della marina.

Art. 347 ­ Vi saranno delle scuole militari per la educazione ed istruzione di tutte le differenti armi tanto dell'esercito, quanto della marina.

Art. 348 ­ Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potrà esimersi dal servizio militare, quando vi sia chiamato dalla legge nella forma e nel tempo prescritto da essa.

CAPITOLO II

Della guardia nazionale

Art. 349 ­ In ogni provincia vi saranno de' corpi di guardia nazionale formati da' suoi abitanti proporzionatamente alla popolazione ed alle altre circostanze di essa.

Art. 350 ­ Un'ordinanza particolare determinerà il modo di formarla, il numero e la completa organizzazione di essa.

Art. 351 ­ La guardia nazionale non presterà servizio continuo, ma ne' casi richiesti dalle circostanze.

Art. 352 ­ Ne' soli casi di necessità potrà il re disporne fra' limiti della provincia cui appartiene. Se vorrà impiegarla al di fuori, dovrà provocarne un particolare permesso dal parlamento.

TITOLO IX

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CAPITOLO UNICO

Art. 353 ­ In ogni comune del regno vi saranno delle scuole elementari per i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso; verrà loro insegnato a leggere, scrivere e conteggiare, non che il catechismo de doveri religiosi e civili, secondo i principii della religione cattolica. Le fanciulle saranno ancora ammaestrate nelle arti domestiche.

Art. 354 ­ Vi saranno delle università, de' collegi, e dei licei, ed altri stabilimenti simili di pubblica istruzione, atti all'insegnamento delle scienze, letteratura e belle arti.

Art. 355 ­ Il piano generale d'insegnamento sarà uniforme in tutto il regno. In tutte le università e stabilimenti di pubblica istruzione, dove s'insegnano le scienze politiche ed ecclesiastiche, si darà il primo luogo allo spiegamento della costituzione politica.

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Napoli, 9 dicembre 1820

Il presidente: Cav. Pietro Antonio Ruggiero, deputato per la provincia di Napoli.

I segretari: Nazario Colaneri, deputato pel Sannio. Ferdinando De Luca, deputato per la Daunia. Luigi Dragonetti, deputato per la Marsia. Felice Pulejo, deputato per la provincia di Messina.

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