Pensiero Meridiano

 

In difesa della Costituzione

di Antonino Alizzi

Parte 1ª. Dei Giudici.

Quando c’erano i Faraoni c’era già la Legge. E la legge c’era anche quando c’erano gli imperatori, i sovrani mediovali e poi quelli rinascimentali. C’era stata perfino sotto i tiranni. C’è sempre stata, anche ai tempi degli uomini delle caverne; rudimentale, imperfetta, ingiusta anche, ma sempre, da quando gli uomini hanno cominciato a vivere insieme, la Legge ha regolato i loro rapporti.

Era la legge del Faraone fatta dal Faraone per i suoi interessi non per quelli della gente. Valeva se un debole panettiere citava in giudizio un debole pescatore ma non valeva, anzi era pure dannosa quando il debole panettiere citava in giudizio il guerriero o il nobile.

Da “La questione immorale” di Bruno Tinti già magistrato.

La modifica della Costituzione.

Berlusconi non fa mistero di voler cambiare la Costituzione, ma assicura, non la prima parte, quella in cui sono riportati i Principi Fondamentali. E la gente abbocca. I Principi Fondamentali sono sacri.Non si toccano. Peccato che siano solo teorici e che la vita dei cittadini sia ben regolamentata dagli altri articoli, quelli pratici, quelli che realmente regolano la nostra vita.

Ma a cosa serve la Costituzione? I suoi scopi sono più di uno. Fissa, appunto i principi fondamentali, irrinunciabili, sacri, fissa le regole del gioco per evitare una guerra civile, ma soprattutto tutela il debole. Il debole come singolo, il debole come partito politico. Nozioni elementari a quanto pare sconosciute al nostro presidente del consiglio che è pur laureato in giurisprudenza. E quindi nel momento stesso in cui asserisce che se è il caso la cambia senza l’opposizione, cosa non facile, commette un gravissima disonestà. Priva il partito più debole dello scudo che lo protegge dal partito più forte.

Ma quale parte della Costituzione da veramente fastidio al presidente del consiglio? In primis quelli che riguradano il potere giudiziario. Ben sapete che egli ed i suoi accoliti dicono spesso che il Consiglio Superiore della Magistratura semplicemente non serve, che bisogna abolire l’obbligatorietà dell’azione penale, che bisogna separare le carriere del magistrato da quello di Pubblico Ministero. Riforme costituzionali che vengono presentate con il tono giusto al momento giusto senza ovviamente il confronto con eminenti giuristi che in Italia non mancano. Ma può un semplice cittadino rendersi conto, leggendo da solo la Costituzione se questa è veramente una cosa positiva? Io, da semplice cittadino volgio provarci.

L’assemblea Costituente.

Nel 1946 i Padri Costituenti fra le tante cose si posero il problema sul come assicurare ad un debole contadino la possibilità di citare in giudizio un potente politico. E di come un potente politico, al pari di un debole contadino non potesse sfuggire alla giustizia in caso di reato.

1-Un  magistrato indipendente.

Il Magistrato deve dare torto ad uno e ragione ad un altro e nel penale decidere se innocente o colpevole e se colpevole se dare il minimo o il massimo della pena. Come fare affinchè un Magistrato sia veramente libero ed indipendente da tutto e da tutti?

Sicuramente non con la nomina politica, soluzione peraltro adottata in diversi paesi europei, perché con la nomina politica c’è un referente politico verso cui, come minimo, ci sara un obbligo morale.

La soluzione fu :

Articolo 106 della Costituzione Italiana

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Se lo superano non hanno obblighi di alcun tipo verso alcuno e parimenti sono o dovrebbero essere le migliori menti della nazione se poi saranno anche buoni magistrati è un altro conto.

2- Una Magistratura indipendente

Ma il politico potrebbe influire sulla sua carriera o sulle nomine più o meno importanti o con azioni disciplinari. Qui il paracadute è dato dal:

Articolo 105 della Costituzione Italiana

Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura  le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e i provvedimenti disciplinari.

C’è però un problema. Il potente politico o il potente partito potrebbero ricattare attraverso il CSM. Non proprio. Qui entra in scena un altro articoletto:

Articolo 104 della Costituzione Italiana (non testuale)

Il CSM è un organo autonomo da ogni altro potere costituzionale (governo e parlamento) ed è  eletto per 2/3 dai magistrati ed  1/3 dal Parlamento.

3- Un Magistrato inamovibile.

Ma può il CSM trasferire un magistrato? Magari nel bel mezzo di un processo verso un potente politico? Oppure spostare un disonesto e disponibile magistrato in altra sede per presidere un certo processo. No. Non si può.

Articolo 107 della Costituzione Italiana

I magistrati sono inamovibili.

Questo articolo ha o può avere un punto debole. Molte zone rimangono sguarnite perché nessun magistrato ci vuole andare e così la soluzioni sono solo due: mandarci d’ufficio gli uditori giudiziari che hanno terminato il tirocinio di magistrato. Non è un trasferimento ma un’assegnazione di prima sede oppure invogliiare gli altri a fare richiesta di trasferimento in cambio di incentivi vari.

4- L’uguaglianza.

Può a questo punto un debole contadino citare in giudizio un potente politico? Si perché la sua forza è l’articolo 3 della nostra costituzione.

Articolo 3 della Costituzione Italiana

Tutti i cittadini hanno pari dignità e  sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso,di lingua, di religione, di opinioni politiche,di condizioni personali o sociali.

Se tutti i cittadini hanno pari dignità un semplice contadino può citare in giudizio un potente politico ed il giudice è obbligato a convocarlo.

In taluni stati dell’Unione Europea la nomina dei giudice ha una nomina politica, spesso lottizzata dai partiti. Ma funzione perché ci sono dei giornalisti vigili ed indipendenti. Il giudice, magari chiamato a sentenziare sul politico a cui deve la nomina, è sotto i riflettori della stampa, il partito a cui l’inquisito appartiene prende le distanze dal processo per salvare l’immagine di fronte al paese per cui alla fine il magistrato non può a fare a meno di comportarsi con….giudizio!

L’aspetto penale. Un ricco e potente portato in tribunale.

Il giudice è quindi in condizione di giudicare senza pressioni o obblighi morali ma per far ciò,in caso di reato penale, occorre  portalo in tribunale.


In difesa della Costituzione

Parte 2ª. Dei Pubblici Ministeri.

Nella prima parte abbiamo visto, da inesperti, come in Italia i giudici siano veramente indipendenti. Passiamo ora all’aspetto penale. Quante possibilità ci sono di portare in tribunale un potente politico?

La Procura della Repubblica.

Tutte le moderne nazioni sono divise in province o distretti giudiziari. In ciascuna di questi è presente oltre al Tribunale anche la Procura.

Il Procuratore è colui che deve trascinare in Tribunale i presunti rei. Non lui personalmente perché un non è lavoro per una sola persona ma i Sostituti Procuratori della Repubblica. Questi partecipano a seminari organizzati dal CSM e si specializzano in determinati settori. Reati ambientali, contro il patrimonio, reati tributari e via discorrendo. Sono loro nella realtà a portare in giudizio i presunti malfattori ed in Tribunale, quando sostengono l’accusa prendono il nome di Pubblici Ministeri.

Agiscono contro il cittadino in nome della legge mentre la controparte l’avvocato difensore agisce in nome della presunzione di innocenza. Il giudice emanerà sentenza in nome del popolo italiano visti gli articoli di legge. Motiverà poi la sentenza.

Un Pubblico Ministero indipendente.

Abbiamo visto di come un magistrato onesto può giudicare senza dover sottostare ad eventuali ricatti. Ma un presunto colpevole in tribunale bisognerà portarcelo. E’ inutile avere dei buoni ed imparziali giudici quando si possono intimidire i Pubblici Ministeri.

Anche qui i Padri Costituenti si sono posti gli stessi quesiti che per l’indipendenza dei giudici. La soluzione è molto semplice e va cercata nell’ultimo capoverso dell’art. 107 dove si stabilisce che il Pubblico Ministero gode delle stesse garanzie dei magistrati e nell’articolo 108 che prevede

Articolo 108 della Costituzione Italiana

“La legge assicura l’indipendenza dei giudici, dei Pubblici Ministeri e delle persone estranee che partecipano all’amministrazione della giustizia.”

Obbligo dell’azione penale.

Considerato l’attitudine tutta italiana di ricorrere alle raccomandazioni, considerato che un PM può essere corrotto , primo paese al mondo l’Italia adottò la formula che:

Articolo 112 della Costituzione Italiana

Il Pubblico Ministero ha l’obbligo dell’azione penale.

Questo vuol dire che per qualunque notizia di reato, per qualunque segnalazione o denuncia di chiunque il Pubblico Ministero debba aprire un fascicolo, un’inchiesta. Sia esso un debole contadino ladro di polli sia esso un potente politico corrotto. Il Pubblico Ministero decide poi quali e quante risorse spendere per il ladro di polli e quante per il politico corrotto.

Il Pubblico Ministero potrebbe comunque far finta di indagare un po’ sul potente politico corrotto e poi archiviare il tutto asserendo che di non aver trovato nulla. Troppo comodo. Il PM apre il fascicolo ma non può archiviarlo. Il Procuratore può chiedergli conto di quel fascicolo, e sentendosi dire che deve essere archiviato può chiederne la visione perché non protetto da segreto istruttorio e notare che l’indagine è fatta per finta!

E comunque neanche il Procuratore può archiviare. Questa decisione spetta al Giudice Istruttore. Ed ecco allora che il ricco potente politico per farla franca, è costretto, se ci riesce, a corrompere almeno due alti funzionari dello stato!.

La polizia giudiziaria.

Il PM apre l’inchiesta ma deve pur poterla mandare avanti, Ed è un po’ difficile andare a zonzo per l’Italia a raccogliere prove ed eventuali documenti, andare a fare sequestri, pedinare la gente. Egli si avvale della polizia giudiziaria. E’ forse questo il tallone di Achille? La polizia dipende dal potere politico basta che il potente politico corrotto si rivolga all’amico ministro degli interni che ordina al capo della polizia che ordina alla polizia giudiziaria di non indagare ed il gioco è fatto!

Non proprio. I Padri Costituenti furono, nel possibile molto previdenti.

Articolo 109 della Costituzione

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Nessuno, tranne l’autorità giudiziaria può dare ordini alla polizia giudiziaria. Ed essi non possono neanche essere promossi, posti in licenza o trasferiti senza la firma dell’autorità giudiziaria.

Conclusioni.

Siamo proprio convinti di voler cambiare la Costituzione così come vuole il nostro attuale capo del governo? Nello spirito costituzionale e democratico c’è posto per il lodo Alfano che garantisce a fantomatiche Alte personalità dello stato delle immunità? Scrivo fantomatiche perché la Costituzione sancisce che la differenza fra il debole contadino ed il capo del governo è solo nella funzione che svolgono.

Ma che succede se un capo del governo dovesse finire in Tribunale? Nulla. La stessa cosa nel caso muore di morte naturale. Morto un papa se ne fa un altro, o se preferite tutti siamo utili, ma nessuno indispensabile.

Come ti sfascio la giustizia.

Insultandola e delegittimandola attraverso il potente strumento della televisione. Se si riesce a controllarlo il gioco è fatto. Viene usata per giustificare erte leggi, ad esempio leggi ad personam e/o as personas. Non potendo in alcun modo sfuggire alle grinfie dei giudici si approvano leggi che fanno comodo, non potendo mettere le pastoie ai giudici le metto alla legge ed ecco un fiorire di sentenze del tipo:

“Assolto perché il fatto non è più considerato dalla legge come reato”

“Assolto per sopraggiunta prescrizione”

Oppure facendo ricorso a leggi dementi come quella sulle rogatorie. Non sono più validi i documenti provenienti dall’estero se non sono firmati e timbrati uno ad uno su ambo le facciate dal giudice straniero che le ha inviate in Italia.

Oppure, con legge ordinaria, eliminando gli uffici di polizia giudiziaria all’interno delle Procure. In pratica un PM prima di vedersi assegnato un poliziotto giudiziario deve fare il giro delle sette chiese.

Conclusioni finali.

La giustizia non è allo sbando per colpa dei giudici o della Costituzione.

Essa può funzionare bene così com’è ma occorre metterla in condizione di lavorare bene. Nuovi edifici giudiziari, personale civile numeroso e preparato, informatizzazione ed lubrificazione in genere della macchina organizzativa. Se verrà il momento in cui avremo la certezza che il debole contadino non potrà portare in giudizio il potente politico vorrà dire che siamo ritornati alla Legge del faraone.

La Costituzione, non dimentichiamolo, non è uno strumento per il potente ma uno scudo per il più debole.


In difesa della Costituzione

Parte 3ª. Della magistratura. Uno sguardo all’estero.

Cantone Ticino.

Il cantone Ticino ha, come gli altri cantoni, una sua Costituzione non in contrasto ovviamente con la Costituzione Federale . Il Potere legislativo

È esercitato dal parlamento unicamerale denominato Gran Consiglio.

Art. 36 della Costituzione Ticinese.

1 Sono eletti dal Gran Consiglio:

a) i giudici del Tribunale d’appello;

b) il Presidente dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto e i Giudici dell’istruzione e dell’arresto;

c) il Procuratore generale e i Procuratori pubblici;

d) i Pretori;

e) i Presidenti e i membri dei Tribunali delle espropriazioni;

f) il Magistrato dei minorenni;

g) i membri di sua competenza del Consiglio della magistratura;

h) i giurati cantonali.

2* Per le funzioni previste al cpv. 1, lett. da a) a f), l’elezione avviene previo concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature.

In Italia giudici e pubblici ministeri eletti e lottizzati dal Parlamento? Siamo veramente sicuri di volere questo? Berlusconi lo vuole.

Spagna.

Simile al nostro. L’organo di autogoverno è il Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Il Pubblico Ministero dipende gerarchicamente (art. 124 comma 2 ) dal Procuratore Generale dello Stato e questi è nominato dal Re su proposta del Governo e sentito il parere del Consiglio Generale del Potere Giudiziario (art. 124 comma 4).

In Italia? Ci possiamo fidare? La chiave di volta o il tallone di Achille, punti di vista è una sola persona: il Procuratore Generale. Se si riesce a corromperlo il gioco è fatto.

Albania.

La Costituzione distingue tra Giudice e e Pubblico Ministero precisando chiaramente che trattasi di un organo avente solo la funzione di accusa (art. 148) e che viene organizzato in maniera distinta dalla Magistratura; il Procuratore Generale e i procuratori vengono nominati (art. 149) dal Presidente della Repubblica e da esso revocati, rispettivamente, su proposta dell' Assemblea o del procuratore generale.

Anche qui il Pubblico Ministero ha dei capi a cui rendere conto. Indagherà su un potente politico del partito di maggioranza?

Germania.

Art. 95 della Costituzione.

Art. 98. - (I) Lo stato giuridico dei giudici federali deve essere disciplinato da una legge federale speciale.

(III) Lo stato giuridico dei giudici nei Laender deve essere disciplinato da leggi speciali dei Laender. Il Bund può emanare delle leggi-cornice nella misura in cui l'art. 74-a, - comma IV, non dispone diversamente.

(IV) I Laender possono stabilire che il Ministro della giustizia del Land, insieme ad una commissione appositamente formata per l'elezione dei giudici, decida in merito alla nomina dei giudici i Laender.

 (V) I Laender possono adottare per i propri giudici una regolazione corrispondente al comma -II. Resta salvo il diritto costituzionale vigente del Land. La decisione sulle accuse a carico di un giudice spetta al Tribunale Costituzionale Federale.

Nota: al capoverso IV si parla di elezione dei giudici.

Francia.

Giudici indipendenti ma Pubblico Ministero sottoposto al Ministero della Giustizia. La polizia giudiziaria è alle dipendenza del Ministero degli Interni. Difficilissimo perseguire un politico, soprattutto della maggioranza di governo, basta ingabbiare la polizia giudiziaria.

Ancora su obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale.

Obbligatorietà.

E’ d’obbligo aprire un fascicolo per ciascun reato. Tanto contro l’anonimo ladro di galline quanto contro il potente politico.

Decide autonomamente quante risorse investigative impiegare per l’uno o per l’altro. Procuratore della repubblica, Giudice Istruttore e la soprattutto l’opinione pubblica attraverso la stampa fa di modo che dedichi poco tempo al rubagallina e molto di più al potente politico corrotto.

Il Pubblico Ministero deve essere convinto della colpevolezza dell’imputato.Se mentre sostiene l’accusa emergono nuovi fatti che dimostrano l’innocenza dell’imputato egli deve chiedere l’assoluzione. Non può nascondere nulla alla difesa. Tutte le carte raccolte, ma proprio tutte, devono poter essere studiate dalla difesa.

Se l’imputato dice di essere stato a Roma il tal giorno il PM deve controllare.

Discrezionalità.

Il pubblico ministero prende ordini dal Ministro della giustizia direttamente o tramite il Procuratore Generale.

Egli sostiene l’accusa ed il suo compito è far condannare i presunti colpevoli. La difesa con i propri investigatori dovrà cercarsi le prove dell’innocenza. Se l’imputato dice di essere stato a Roma il tal giorno questa asserzione va controllata e provata dagli investigatori privati.

Proprio come nei telefilm americani.

Conclusioni.

Il fatto che un Pubblico Ministero possa inviare un mandato di comparizione ad un capo di governo mentre si trova al G8 è positivo agli occhi del mondo non negativo. Dimostra che la legge è uguale per tutti. Ma la ciliegina sulla torta è un capo di governo che considera i giudici ed i Pubblici Ministeri una metastasi della democrazia, basta rintracciare in Internet quando dichiara ciò, e che se sono persone normali non farebbero quel lavoro lì.

La perla ultima è su una intervista sul terremoto in Abruzzo.

"Se uno nasce per voler fare del male può fare tre cose: il malvivente, il pubblico ministero ed il dentista. Ma il dentista ora usa l’anestesia per cui rimangono i malviventi ed i pubblici ministeri".

Antonino Alizzi


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