In difesa della
Costituzione
di Antonino Alizzi
Parte 1ª. Dei
Giudici.
Quando
c’erano i Faraoni c’era già la Legge. E
la legge c’era anche quando c’erano gli imperatori, i sovrani mediovali e
poi quelli rinascimentali. C’era stata perfino sotto i tiranni. C’è sempre
stata, anche ai tempi degli uomini delle caverne; rudimentale, imperfetta,
ingiusta anche, ma sempre, da quando gli uomini hanno cominciato a vivere
insieme, la Legge ha regolato i loro rapporti.
Era la legge del Faraone fatta dal Faraone per i suoi
interessi non per quelli della gente. Valeva se un debole panettiere citava
in giudizio un debole pescatore ma non valeva, anzi era pure dannosa quando
il debole panettiere citava in giudizio il guerriero o il nobile.
Da “La questione immorale” di Bruno Tinti già
magistrato.
La modifica della Costituzione.
Berlusconi non fa mistero di voler cambiare
la
Costituzione, ma assicura, non la prima parte, quella in cui sono
riportati i Principi Fondamentali. E la gente abbocca. I Principi
Fondamentali sono sacri.Non si toccano. Peccato che siano solo teorici e che
la vita dei cittadini sia ben regolamentata dagli altri articoli, quelli
pratici, quelli che realmente regolano la nostra vita.
Ma a cosa serve
la
Costituzione? I suoi scopi sono più di uno. Fissa, appunto i
principi fondamentali, irrinunciabili, sacri, fissa le regole del gioco per
evitare una guerra civile, ma soprattutto tutela il debole. Il debole come
singolo, il debole come partito politico. Nozioni elementari a quanto pare
sconosciute al nostro presidente del consiglio che è pur laureato in
giurisprudenza. E quindi nel momento stesso in cui asserisce che se è il
caso la cambia senza l’opposizione, cosa non facile, commette un gravissima
disonestà. Priva il partito più debole dello scudo che lo protegge dal
partito più forte.
Ma quale parte della Costituzione da veramente
fastidio al presidente del consiglio? In primis quelli che riguradano il
potere giudiziario. Ben sapete che egli ed i suoi accoliti dicono spesso che
il Consiglio Superiore della Magistratura semplicemente non serve, che
bisogna abolire l’obbligatorietà dell’azione penale, che bisogna separare le
carriere del magistrato da quello di Pubblico Ministero. Riforme
costituzionali che vengono presentate con il tono giusto al momento giusto
senza ovviamente il confronto con eminenti giuristi che in Italia non
mancano. Ma può un semplice cittadino rendersi conto, leggendo da solo
la Costituzione se questa è veramente una cosa positiva? Io, da
semplice cittadino volgio provarci.
L’assemblea Costituente.
Nel 1946 i Padri Costituenti fra le tante cose si
posero il problema sul come assicurare ad un debole contadino la possibilità
di citare in giudizio un potente politico. E di come un potente politico, al
pari di un debole contadino non potesse sfuggire alla giustizia in caso di
reato.
1-Un magistrato indipendente.
Il Magistrato deve dare torto ad uno e ragione ad un
altro e nel penale decidere se innocente o colpevole e se colpevole se dare
il minimo o il massimo della pena. Come fare affinchè un Magistrato sia
veramente libero ed indipendente da tutto e da tutti?
Sicuramente non con la nomina politica, soluzione
peraltro adottata in diversi paesi europei, perché con la nomina politica
c’è un referente politico verso cui, come minimo, ci sara un obbligo morale.
La soluzione fu :
Articolo 106 della Costituzione Italiana
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
Se lo superano non hanno obblighi di alcun tipo verso
alcuno e parimenti sono o dovrebbero essere le migliori menti della nazione
se poi saranno anche buoni magistrati è un altro conto.
2- Una Magistratura indipendente
Ma il politico potrebbe influire sulla sua carriera o
sulle nomine più o meno importanti o con azioni disciplinari. Qui il
paracadute è dato dal:
Articolo 105 della Costituzione Italiana
Spettano
al Consiglio Superiore della Magistratura le assunzioni, le assegnazioni, i
trasferimenti e i provvedimenti disciplinari.
C’è però un problema. Il potente politico o il potente
partito potrebbero ricattare attraverso il CSM. Non proprio. Qui entra in
scena un altro articoletto:
Articolo 104 della Costituzione Italiana (non
testuale)
Il CSM è
un organo autonomo da ogni altro potere costituzionale (governo e
parlamento) ed è eletto per 2/3 dai magistrati ed 1/3 dal Parlamento.
3- Un Magistrato inamovibile.
Ma può il CSM trasferire un magistrato? Magari nel bel
mezzo di un processo verso un potente politico? Oppure spostare un disonesto
e disponibile magistrato in altra sede per presidere un certo processo. No.
Non si può.
Articolo 107 della Costituzione Italiana
I
magistrati sono inamovibili.
Questo articolo ha o può avere un punto debole. Molte
zone rimangono sguarnite perché nessun magistrato ci vuole andare e così la
soluzioni sono solo due: mandarci d’ufficio gli uditori giudiziari che hanno
terminato il tirocinio di magistrato. Non è un trasferimento ma
un’assegnazione di prima sede oppure invogliiare gli altri a fare richiesta
di trasferimento in cambio di incentivi vari.
4- L’uguaglianza.
Può a questo punto un debole contadino citare in
giudizio un potente politico? Si perché la sua forza è l’articolo 3 della
nostra costituzione.
Articolo 3 della Costituzione Italiana
Tutti i
cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza
distinzioni di sesso,di lingua, di religione, di opinioni politiche,di
condizioni personali o sociali.
Se tutti i cittadini hanno pari dignità un semplice
contadino può citare in giudizio un potente politico ed il giudice è
obbligato a convocarlo.
In taluni stati dell’Unione Europea la nomina dei
giudice ha una nomina politica, spesso lottizzata dai partiti. Ma
funzione perché ci sono dei giornalisti vigili ed indipendenti. Il
giudice, magari chiamato a sentenziare sul politico a cui deve la nomina, è
sotto i riflettori della stampa, il partito a cui l’inquisito appartiene
prende le distanze dal processo per salvare l’immagine di fronte al paese
per cui alla fine il magistrato non può a fare a meno di comportarsi
con….giudizio!
L’aspetto penale. Un ricco e potente portato in tribunale.
Il giudice è quindi in condizione di giudicare senza
pressioni o obblighi morali ma per far ciò,in caso di reato penale, occorre
portalo in tribunale.
In difesa della
Costituzione
Parte 2ª. Dei Pubblici Ministeri.
Nella prima parte abbiamo visto, da inesperti, come in
Italia i giudici siano veramente indipendenti. Passiamo ora all’aspetto
penale. Quante possibilità ci sono di portare in tribunale un potente
politico?
La Procura della Repubblica.
Tutte le moderne nazioni sono divise in province o
distretti giudiziari. In ciascuna di questi è presente oltre al Tribunale
anche
la
Procura.
Il Procuratore è colui che deve trascinare in
Tribunale i presunti rei. Non lui personalmente perché un non è lavoro per
una sola persona ma i Sostituti Procuratori della Repubblica. Questi
partecipano a seminari organizzati dal CSM e si specializzano in determinati
settori. Reati ambientali, contro il patrimonio, reati tributari e via
discorrendo. Sono loro nella realtà a portare in giudizio i presunti
malfattori ed in Tribunale, quando sostengono l’accusa prendono il nome di
Pubblici Ministeri.
Agiscono contro il cittadino in nome della legge
mentre la controparte l’avvocato difensore agisce in nome della presunzione
di innocenza. Il giudice emanerà sentenza in nome del popolo italiano visti
gli articoli di legge. Motiverà poi la sentenza.
Un Pubblico Ministero indipendente.
Abbiamo visto di come un magistrato onesto può
giudicare senza dover sottostare ad eventuali ricatti. Ma un presunto
colpevole in tribunale bisognerà portarcelo. E’ inutile avere dei buoni
ed imparziali giudici quando si possono intimidire i Pubblici Ministeri.
Anche qui i Padri Costituenti si sono posti gli stessi
quesiti che per l’indipendenza dei giudici. La soluzione è molto semplice e
va cercata nell’ultimo capoverso dell’art. 107 dove si stabilisce che il
Pubblico Ministero gode delle stesse garanzie dei magistrati e
nell’articolo 108 che prevede
Articolo 108 della Costituzione Italiana
“La
legge assicura l’indipendenza dei giudici, dei Pubblici Ministeri e delle
persone estranee che partecipano all’amministrazione della giustizia.”
Obbligo dell’azione penale.
Considerato l’attitudine tutta italiana di ricorrere
alle raccomandazioni, considerato che un PM può essere corrotto , primo
paese al mondo l’Italia adottò la formula che:
Articolo 112 della Costituzione Italiana
Il
Pubblico Ministero ha l’obbligo dell’azione penale.
Questo vuol dire che per qualunque notizia di reato,
per qualunque segnalazione o denuncia di chiunque il Pubblico Ministero
debba aprire un fascicolo, un’inchiesta. Sia esso un debole contadino ladro
di polli sia esso un potente politico corrotto. Il Pubblico Ministero decide
poi quali e quante risorse spendere per il ladro di polli e quante per il
politico corrotto.
Il Pubblico Ministero potrebbe comunque far finta di
indagare un po’ sul potente politico corrotto e poi archiviare il tutto
asserendo che di non aver trovato nulla. Troppo comodo. Il PM apre il
fascicolo ma non può archiviarlo. Il Procuratore può chiedergli conto di
quel fascicolo, e sentendosi dire che deve essere archiviato può chiederne
la visione perché non protetto da segreto istruttorio e notare che
l’indagine è fatta per finta!
E comunque neanche il Procuratore può archiviare.
Questa decisione spetta al Giudice Istruttore. Ed ecco allora che il ricco
potente politico per farla franca, è costretto, se ci riesce, a corrompere
almeno due alti funzionari dello stato!.
La polizia giudiziaria.
Il PM apre l’inchiesta ma deve pur poterla mandare
avanti, Ed è un po’ difficile andare a zonzo per l’Italia a raccogliere
prove ed eventuali documenti, andare a fare sequestri, pedinare la gente.
Egli si avvale della polizia giudiziaria. E’ forse questo il tallone di
Achille? La polizia dipende dal potere politico basta che il potente
politico corrotto si rivolga all’amico ministro degli interni che ordina al
capo della polizia che ordina alla polizia giudiziaria di non indagare ed il
gioco è fatto!
Non proprio. I Padri Costituenti furono, nel possibile
molto previdenti.
Articolo 109 della Costituzione
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Nessuno, tranne l’autorità giudiziaria può dare ordini
alla polizia giudiziaria. Ed essi non possono neanche essere promossi, posti
in licenza o trasferiti senza la firma dell’autorità giudiziaria.
Conclusioni.
Siamo proprio convinti di voler cambiare
la
Costituzione così come vuole il nostro attuale capo del governo?
Nello spirito costituzionale e democratico c’è posto per il lodo Alfano che
garantisce a fantomatiche Alte personalità dello stato delle immunità?
Scrivo fantomatiche perché
la
Costituzione sancisce che la differenza fra il debole contadino ed il capo
del governo è solo nella funzione che svolgono.
Ma che succede se un capo del governo dovesse finire
in Tribunale? Nulla. La stessa cosa nel caso muore di morte naturale. Morto
un papa se ne fa un altro, o se preferite tutti siamo utili, ma nessuno
indispensabile.
Come ti sfascio la giustizia.
Insultandola e delegittimandola attraverso il potente
strumento della televisione. Se si riesce a controllarlo il gioco è fatto.
Viene usata per giustificare erte leggi, ad esempio leggi ad personam e/o as
personas. Non potendo in alcun modo sfuggire alle grinfie dei giudici si
approvano leggi che fanno comodo, non potendo mettere le pastoie ai giudici
le metto alla legge ed ecco un fiorire di sentenze del tipo:
“Assolto perché il fatto non è più considerato dalla
legge come reato”
“Assolto per sopraggiunta prescrizione”
Oppure facendo ricorso a leggi dementi come quella
sulle rogatorie. Non sono più validi i documenti provenienti dall’estero se
non sono firmati e timbrati uno ad uno su ambo le facciate dal giudice
straniero che le ha inviate in Italia.
Oppure, con legge ordinaria, eliminando
gli uffici di polizia giudiziaria all’interno delle Procure. In pratica un
PM prima di vedersi assegnato un poliziotto giudiziario deve fare il giro
delle sette chiese.
Conclusioni finali.
La giustizia non è allo sbando per colpa dei giudici o
della Costituzione.
Essa può funzionare bene così com’è ma occorre
metterla in condizione di lavorare bene. Nuovi edifici giudiziari, personale
civile numeroso e preparato, informatizzazione ed lubrificazione in genere
della macchina organizzativa. Se verrà il momento in cui avremo la certezza
che il debole contadino non potrà portare in giudizio il potente politico
vorrà dire che siamo ritornati alla Legge del faraone.
La
Costituzione, non dimentichiamolo, non è uno strumento per il potente ma uno
scudo per il più debole.
In difesa della
Costituzione
Parte 3ª. Della magistratura. Uno sguardo
all’estero.
Cantone Ticino.
Il cantone Ticino ha, come gli altri cantoni, una sua
Costituzione non in contrasto ovviamente con
la
Costituzione Federale . Il Potere legislativo
È esercitato dal parlamento unicamerale denominato
Gran Consiglio.
Art. 36
della Costituzione Ticinese.
1 Sono eletti dal Gran Consiglio:
a) i giudici del Tribunale d’appello;
b) il Presidente dei Giudici dell’istruzione e
dell’arresto e i Giudici dell’istruzione e dell’arresto;
c) il Procuratore generale e i Procuratori pubblici;
d) i Pretori;
e) i Presidenti e i membri dei Tribunali delle
espropriazioni;
f) il Magistrato dei minorenni;
g) i membri di sua competenza del Consiglio della
magistratura;
h) i giurati cantonali.
2* Per
le funzioni previste al cpv. 1, lett. da a) a f), l’elezione avviene previo
concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal
Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature.
In
Italia giudici e pubblici ministeri eletti e lottizzati dal Parlamento?
Siamo veramente sicuri di volere questo? Berlusconi lo vuole.
Spagna.
Simile al nostro. L’organo di autogoverno è il
Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Il Pubblico Ministero dipende
gerarchicamente (art. 124 comma 2 ) dal Procuratore Generale dello
Stato e questi è nominato dal Re su proposta del Governo e sentito il parere
del Consiglio Generale del Potere Giudiziario (art. 124 comma 4).
In
Italia? Ci possiamo fidare? La chiave di volta o il tallone di Achille,
punti di vista è una sola persona: il Procuratore Generale. Se si riesce a
corromperlo il gioco è fatto.
Albania.
La
Costituzione distingue tra Giudice e e Pubblico Ministero precisando
chiaramente che trattasi di un organo avente solo la funzione di accusa
(art. 148) e che viene organizzato in maniera distinta dalla Magistratura;
il Procuratore Generale e i procuratori vengono nominati (art. 149) dal
Presidente della Repubblica e da esso revocati, rispettivamente, su proposta
dell' Assemblea o del procuratore generale.
Anche
qui il Pubblico Ministero ha dei capi a cui rendere conto. Indagherà su un
potente politico del partito di maggioranza?
Germania.
Art. 95
della Costituzione.
Art. 98. - (I) Lo stato giuridico dei giudici federali
deve essere disciplinato da una legge federale speciale.
(III) Lo stato giuridico dei giudici nei Laender deve
essere disciplinato da leggi speciali dei Laender. Il Bund può emanare delle
leggi-cornice nella misura in cui l'art. 74-a, - comma IV, non dispone
diversamente.
(IV) I Laender possono stabilire che il Ministro della
giustizia del Land, insieme ad una commissione appositamente formata per
l'elezione dei giudici, decida in merito alla nomina dei giudici i Laender.
(V) I Laender possono adottare per i propri giudici
una regolazione corrispondente al comma -II. Resta salvo il diritto
costituzionale vigente del Land. La decisione sulle accuse a carico di un
giudice spetta al Tribunale Costituzionale Federale.
Nota: al
capoverso IV si parla di elezione dei giudici.
Francia.
Giudici indipendenti ma Pubblico Ministero sottoposto
al Ministero della Giustizia. La polizia giudiziaria è alle dipendenza del
Ministero degli Interni. Difficilissimo perseguire un politico, soprattutto
della maggioranza di governo, basta ingabbiare la polizia giudiziaria.
Ancora su obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale.
Obbligatorietà.
E’ d’obbligo aprire un fascicolo per ciascun reato.
Tanto contro l’anonimo ladro di galline quanto contro il potente politico.
Decide autonomamente quante risorse investigative
impiegare per l’uno o per l’altro. Procuratore della repubblica, Giudice
Istruttore e la soprattutto l’opinione pubblica attraverso la stampa fa di
modo che dedichi poco tempo al rubagallina e molto di più al potente
politico corrotto.
Il Pubblico Ministero deve essere convinto della
colpevolezza dell’imputato.Se mentre sostiene l’accusa emergono nuovi fatti
che dimostrano l’innocenza dell’imputato egli deve chiedere l’assoluzione.
Non può nascondere nulla alla difesa. Tutte le carte raccolte, ma proprio
tutte, devono poter essere studiate dalla difesa.
Se l’imputato dice di essere stato a Roma il tal
giorno il PM deve controllare.
Discrezionalità.
Il pubblico ministero prende ordini dal Ministro
della giustizia direttamente o tramite il Procuratore Generale.
Egli sostiene l’accusa ed il suo compito è far
condannare i presunti colpevoli. La difesa con i propri
investigatori dovrà cercarsi le prove dell’innocenza. Se
l’imputato dice di essere stato a Roma il tal giorno questa asserzione va
controllata e provata dagli investigatori privati.
Proprio
come nei telefilm americani.
Conclusioni.
Il fatto che un Pubblico Ministero possa inviare un
mandato di comparizione ad un capo di governo mentre si trova al G8 è
positivo agli occhi del mondo non negativo. Dimostra che la legge è uguale
per tutti. Ma la ciliegina sulla torta è un capo di governo che considera i
giudici ed i Pubblici Ministeri una metastasi della democrazia, basta
rintracciare in Internet quando dichiara ciò, e che se sono persone normali
non farebbero quel lavoro lì.
La perla ultima è su una intervista sul terremoto in
Abruzzo.
"Se uno nasce per voler fare del male può fare tre
cose: il malvivente, il pubblico ministero ed il dentista. Ma il dentista
ora usa l’anestesia per cui rimangono i malviventi ed i pubblici ministeri".
Antonino Alizzi
Inviato
dall'autore nel mese di luglio 2009
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