Le Pagine di Storia

Atto sovrano 25 giugno 1860 e cronaca dell'epoca

in una cronaca dell'epoca

a cura di Alfonso Grasso

Bandiera costituzionale del Regno delle Due Sicilia

Tratto da La Civiltà Cattolica (Serie IV, vol. VII, anno 1860, pag. 128)

È stato pubblicato in Napoli il seguente Atto Sovrano:

Desiderando di dare a' nostri amatissimi sudditi un attestato della nostra sovrana benevolenza, ci siamo determinati di concedere gli ordini costituzionali e rappresentativi nel Regno, in armonia co' principii italiani e nazionali in modo da garentire la sicurezza e prosperità in avvenire, e da stringere sempre più i legami che ci uniscono a' popoli che la Provvidenza ci ha chiamati a governare. A quest'oggetto siamo venuti nelle seguenti determinazioni:

1. Accordiamo una generale amnistia per tutti i reati politici fino a questo giorno.

2. Abbiamo incaricato il Commendatore D. Antonio Spinelli della formazione di un nuovo Ministero, il quale compilerà nel più breve termine possibile gli articoli dello Statuto sulla base delle istituzioni rappresentative italiane e nazionali.

3. Sarà stabilito con S. M. il Re di Sardegna un accordo per gli interessi comuni delle due Corone in Italia.

4. La nostra bandiera sarà d'ora innanzi fregiata de' colori nazionali Italiani in tre fasce verticali, conservando sempre nel mezzo le Armi della Nostra Dinastia.

5. In quanto alla Sicilia, accorderemo analoghe istituzioni rappresentative che possano soddisfare i bisogni dell'Isola; ed uno de' Principi della nostra real Casa ne sarà il nostro Vicerè.

Portici, 25 giugno 1860.

Francesco


Tratto da La Civiltà Cattolica (Serie IV, vol. VII, anno 1860, pagg. 236-239)

1. Tumulti in Napoli – 2. Nuovo ministero – 3. Costituzione del 48 – 4. Amnistia ed altri decreti varii.

1. Alla fine del passato quaderno pubblicammo l’Atto Sovrano con cui il Re delle due Sicilie concesse la Costituzione ed il resto che colà si lesse. Ora quello che dopo la pubblicazione di quell’Atto è accaduto in Napoli ci è fatto sapere dal supplemento al n. 141 del Giornale Costituzionale del regno delle due Sicilie che, fra le altre cose, dice così: "Mentre la parte sana e intelligente della nazione napolitana accoglieva l'Atto Sovrano da noi pubblicato il dì 25 come arra di prosperità e di sicurezza, e ben a ragione promettevasi di vederlo inaugurato nella calma generale, una mano di sconsigliati quasi generalmente del volgo osava intorbidar in tutt'i modi possibili i primordi dell'era novella. Non curati da prima per la futilità de' loro conati ed anche per la scarsezza del loro numero, costoro riguardarono come impunità la generosa tolleranza con che l'Autorità mostrossi indulgente. Siffatta stolta persuasione si mutò bentosto in albagia, siccome ieri sera, non ostante la presenza della forza tutelatrice della pubblica quiete, i mentovati perturbatori di esse proruppero in atti criminosi dei quali mal sapemmo determinare il numero e la tendenza, nel momento che scriviamo. Ma fra' dispiaceri onde sono tutti contristati, nessuno pareggia quello con che si è udito l'attentato commesso contro S. E. il Ministro di Francia mentre attraversava Toledo nelle prime ore della notte, forse non conosciuto (vogliamo almeno sperarlo) dagli aggressori. La tracotanza de' ridetti facinorosi, su le cui tracce procede operosissima la giustizia, giunse a segno da percuotere due volte sul capo quel personaggio degno della maggior venerazione ed altamente pregiato non meno per la sua eccelsa qualità diplomatica che per le nobili sue prerogative individuali. Addolorato il Re dall'annunzio di tanto misfatto, si affrettò a mandar di seguito a condolersene con la prelodata E. S. due suoi Aiutanti Generali, le LL.EE. Il Principe d'Ischitella ed il Duca di Sangro. Vi andò quindi due volte S.A.R. il Conte d'Aquila intrattenendovisi fino alle due e mezzo antimeridiane, e profferendo a nome della M.S. le più ampie e legittime riparazioni, di che S.E. mostrossi oltremodo soddisfatta. Siam lieti di aggiungere che lo stato di salute dell'illustre personaggio non ispira alcuna molesta apprensione. E come se un sì grave misfatto, prescindendo da' reati che lo avean precesso e de' quali l'Autorità investiga gli autori per sottoporli alle pene prescritte dalle leggi, non bastasse colmar la misura della loro audacia, questa mattina in pieno giorno hanno investito diversi commessariati di Polizia, ne han disarmate e ferite le persone, manomessi gli archivii ed arse le carte, portando seco le spoglie delle guardie della Polizia stessa che li custodivano. Indi la suprema necessità di ricorrere a’ salutari provvedimenti che si trovan descritti nelle seguenti Ordinanze.la cui pronta ed energica esecuzione ha reso agli animi agitati la calma ed alla città la quiete e l'ordine sospirato". Le Ordinanze di cui parla il citato articolo recavano, con altre disposizioni, anche lo stato di assedio, tolto poi dopo pochi giorni.


2. Lo stesso giornale pubblica i decreti coi quali fu formato il nuovo Ministero dei signori: Commendatore D. Antonio Spinelli di Sgalea Presidente : Commend. D. Giacomo de Martino Ministro degli Affari Esteri : D. Gregorio Marelli Min. di Grazia e Giustizia : Principe di Torella D. Niccola Caracciolo Min. degli affari ecclesiastici, e per ora della pubblica istruzione : D. Giovanni Manna Min. delle Finanze : Cav. Federico del Re Min. dell’interno e della Polizia. Maresciallo di Campo D. Giosuè Ritucci Min. della guerra : Viceammiraglio D. Francesco Saverio Garofalo Min. della marina. Marchese D. Augusto La Greca Ministro dei Lavori pubblici.


3. Il supplemento al n. 142 del Giornale costituzionale, pubblicò poi la seguente relazione del Consiglio dei Ministri al Re.

Sire. Col memorabile Atto Sovrano del dì 25 Giugno, la Maestà Vostra annunziava ai popoli suoi due grandi idee, cioè quella di mettere ad atto ne' suoi Stati il regime costituzionale, e l'altra di entrare in accordi col Re Vittorio Emmanuele a maggior vantaggio delle due Corone in Italia. Quelle sublimi parole, che segnano per la Maestà Vostra e pel suo Regno insieme il principio di un'era grande e gloriosa, risuonarono già in tutt'Europa, ed aprirono alla gioia il cuore de' suoi sudditi, che aspettano dalla Virtù e dalla lealtà del loro Re il compimento della grande opera. Degnavasi la Maestà Vostra in pari tempo chiamare al potere i sottoscritti per comporre il suo Consiglio de' Ministri, ne quale riponeva la sua fiducia per la pronta esecuzione de' suoi voleri, e lo incaricava della compilazione dello Statuto per questa parte del Reame. Ma il vostro Consiglio, o Sire, nell'accingersi all'adempimento del sovrano comando ha considerato che uno Statuto costituzionale sta nel dritto pubblico del Regno, cioè quello che venne largito dal defunto vostro augusto genitore Ferdinando II. Il quale Statuto, se dopo qualche tempo si trovò sospeso in conseguenza di luttuosi avvenimenti, che non accade ora rammentare, non però fu mai abrogato come in qualche altro Stato d'Europeo è avvenuto. Che però sembra a' sottoscritti essere semplice e logica la idea, che quello Statuto appunto sia richiamato nel suo pieno vigore. Così facendo, la Maestà Vostra trova bella e fatta l'opera della quale vuole che questi suoi Stati godano i benefici effetti, lo straniero ammirerà la sapienza della mente sovrana in questo alto provvedimento, ed i vostri popoli, senz'attendere novella compilazione, con assai maggior sollecitudine sapranno quali sono le loro franchigie, e riceveranno dalla volontà del Re per la inaugurazione del regime costituzionale.

Napoli 1 Luglio 1860.

Giacomo de Martino, Principe di Torella, Fr. Saverio Garofalo, Giosuè Ritucci, Federico del Re, Gregorio Morelli, Marchese Augusto La Greca, Antonio Spinelli.


Tengono dietro alla detta relazione i seguenti decreti reali.

Francesco II ec. Visto il nostro Atto sovrano del 25 Giugno, e visto il rapporto dei nostri Ministri Segretarii di Stato, abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Costituzione del 10 Febbraio 1848, concessa dal nostro augusto genitore, è richiamata in vigore.

Art. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 88 della Costituzione relativamente allo Stato discusso ed alle antiche facoltà del Governo, per provvedere con espedienti straordinari a' complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato, restano in pieno vigore, finché non vi sarà provveduto dal Parlamento nei modi costituzionali.


Visto il decreto del dì 1 Luglio, col quale si richiama in vigore la Costituzione del 10 Febbraio 1848. Volendo al più presto circondarci dei lumi e dell'appoggio della nazione rappresentata legittimamente in parlamento, onde rendere un fatto, con la promulgazione delle leggi organiche, i diritti garentiti dalla Costituzione; sulla proposizione del nostro Consiglio de' Ministri, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il parlamento nazionale è convocato in Napoli pel dì 10 settembre 1860.

Art. 2. I collegi elettorali son convocati per procedere alla elezione de' Deputati il dì 19 Agosto.

Art. 3 In mancanza di una legge elettorale definitiva, le elezioni saranno eseguite a norma della legge elettorale provvisoria del dì 29 Febbraio 1848 e del decreto del 24 Maggio dello stesso anno. Sulla proposizione de' nostri Ministri segretarii di Stato di grazia e giustizia, dell'interno e dell'istruzione pubblica, Udito il parere de' nostri Ministri segretarii di Stato.


Volendo provvedere all'esercizio del diritto della stampa, evitando gl'inconvenienti che deriverebbero dalla mancanza di norme atte a reprimere l'abuso; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Finché non verrà sanzionata e pubblicata la legge definitiva intorno all'esercizio del dritto di stampa, saranno provvisoriamente osservate le disposizioni contenute ne' decreti de' 25 Maggio 1848, 27 Marzo 1849 e 6 Novembre 1849.

Visti i decreti di quest'istessa data per l'attuazione della Costituzione, e per la convocazione del parlamento, volendo provvedere anticipatamente alla preparazione delle leggi organiche costituzionali che la legislatura dovrà votare; sulla proposizione del nostro Consiglio de' Ministri abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita una commissione di quattro componenti alle dipendenze del Ministro dell'interno, e da essa preseduta, per preparare i progetti: 1. Della legge elettorale; 2. Della legge sulla guardia nazionale; 3. Della legge sull'organizzazione amministrativa; 4. Della legge sul consiglio di Stato; 5. Della legge sulla responsabilità ministeriale.

Art. 2. Simile commissione è istituita alla dipendenza del Ministero della Istruzione pubblica, e da esso preseduta per preparare il progetto della legge sulla stampa.


4. Molti altri decreti e cambiamenti di cose e di persone ebbero luogo nel Regno, tra i quali è notevolissimo l’atto di amnistia per delitti politici e comuni. Fu pure pubblicata nel Giornale dei 5 Luglio una legge provvisoria sopra la Guardia Nazionale "nell’interesse dell’ordine e della tranquillità pubblica".

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