Tratto
da La Civiltà Cattolica (Serie IV, vol. VII, anno 1860, pag. 128)
È stato pubblicato in Napoli il seguente Atto Sovrano:
Desiderando di dare a' nostri amatissimi sudditi un attestato della
nostra sovrana benevolenza, ci siamo determinati di concedere gli
ordini costituzionali e rappresentativi nel Regno, in armonia co'
principii italiani e nazionali in modo da garentire la sicurezza e
prosperità in avvenire, e da stringere sempre più i legami che ci
uniscono a' popoli che la Provvidenza ci ha chiamati a governare. A
quest'oggetto siamo venuti nelle seguenti determinazioni:
1. Accordiamo una generale amnistia per tutti i reati politici fino
a questo giorno.
2. Abbiamo incaricato il Commendatore D. Antonio Spinelli della
formazione di un nuovo Ministero, il quale compilerà nel più breve
termine possibile gli articoli dello Statuto sulla base delle
istituzioni rappresentative italiane e nazionali.
3. Sarà stabilito con S. M. il Re di Sardegna un accordo per gli
interessi comuni delle due Corone in Italia.
4. La nostra bandiera sarà d'ora innanzi fregiata de' colori
nazionali Italiani in tre fasce verticali, conservando sempre nel
mezzo le Armi della Nostra Dinastia.
5. In quanto alla Sicilia, accorderemo analoghe istituzioni
rappresentative che possano soddisfare i bisogni dell'Isola; ed uno
de' Principi della nostra real Casa ne sarà il nostro Vicerè.
Portici, 25 giugno 1860.
Francesco
Tratto
da
La Civiltà Cattolica (Serie IV, vol.
VII, anno 1860, pagg. 236-239)
1. Tumulti in Napoli – 2. Nuovo ministero – 3. Costituzione del 48 –
4. Amnistia ed altri decreti varii.
1. Alla fine del passato quaderno pubblicammo l’Atto Sovrano con cui
il Re delle due Sicilie concesse la Costituzione ed il resto che
colà si lesse. Ora quello che dopo la pubblicazione di quell’Atto è
accaduto in Napoli ci è fatto sapere dal supplemento al n. 141 del
Giornale Costituzionale del regno delle due Sicilie che, fra le
altre cose, dice così: "Mentre la parte sana e intelligente della
nazione napolitana accoglieva l'Atto Sovrano da noi pubblicato il dì
25 come arra di prosperità e di sicurezza, e ben a ragione
promettevasi di vederlo inaugurato nella calma generale, una mano di
sconsigliati quasi generalmente del volgo osava intorbidar in tutt'i
modi possibili i primordi dell'era novella. Non curati da prima per
la futilità de' loro conati ed anche per la scarsezza del loro
numero, costoro riguardarono come impunità la generosa tolleranza
con che l'Autorità mostrossi indulgente. Siffatta stolta persuasione
si mutò bentosto in albagia, siccome ieri sera, non ostante la
presenza della forza tutelatrice della pubblica quiete, i mentovati
perturbatori di esse proruppero in atti criminosi dei quali mal
sapemmo determinare il numero e la tendenza, nel momento che
scriviamo. Ma fra' dispiaceri onde sono tutti contristati, nessuno
pareggia quello con che si è udito l'attentato commesso contro S. E.
il Ministro di Francia mentre attraversava Toledo nelle prime ore
della notte, forse non conosciuto (vogliamo almeno sperarlo) dagli
aggressori. La tracotanza de' ridetti facinorosi, su le cui tracce
procede operosissima la giustizia, giunse a segno da percuotere due
volte sul capo quel personaggio degno della maggior venerazione ed
altamente pregiato non meno per la sua eccelsa qualità diplomatica
che per le nobili sue prerogative individuali. Addolorato il Re
dall'annunzio di tanto misfatto, si affrettò a mandar di seguito a
condolersene con la prelodata E. S. due suoi Aiutanti Generali, le
LL.EE. Il Principe d'Ischitella ed il Duca di Sangro. Vi andò quindi
due volte S.A.R. il Conte d'Aquila intrattenendovisi fino alle due e
mezzo antimeridiane, e profferendo a nome della M.S. le più ampie e
legittime riparazioni, di che S.E. mostrossi oltremodo soddisfatta.
Siam lieti di aggiungere che lo stato di salute dell'illustre
personaggio non ispira alcuna molesta apprensione. E come se un sì
grave misfatto, prescindendo da' reati che lo avean precesso e de'
quali l'Autorità investiga gli autori per sottoporli alle pene
prescritte dalle leggi, non bastasse colmar la misura della loro
audacia, questa mattina in pieno giorno hanno investito diversi
commessariati di Polizia, ne han disarmate e ferite le persone,
manomessi gli archivii ed arse le carte, portando seco le spoglie
delle guardie della Polizia stessa che li custodivano. Indi la
suprema necessità di ricorrere a’ salutari provvedimenti che si
trovan descritti nelle seguenti Ordinanze.la cui pronta ed energica
esecuzione ha reso agli animi agitati la calma ed alla città la
quiete e l'ordine sospirato". Le Ordinanze di cui parla il citato
articolo recavano, con altre disposizioni, anche lo stato di
assedio, tolto poi dopo pochi giorni.
2. Lo stesso giornale pubblica i decreti coi quali fu formato il
nuovo Ministero dei signori: Commendatore D. Antonio Spinelli di
Sgalea Presidente : Commend. D. Giacomo de Martino Ministro degli
Affari Esteri : D. Gregorio Marelli Min. di Grazia e Giustizia :
Principe di Torella D. Niccola Caracciolo Min. degli affari
ecclesiastici, e per ora della pubblica istruzione : D. Giovanni
Manna Min. delle Finanze : Cav. Federico del Re Min. dell’interno e
della Polizia. Maresciallo di Campo D. Giosuè Ritucci Min. della
guerra : Viceammiraglio D. Francesco Saverio Garofalo Min. della
marina. Marchese D. Augusto La Greca Ministro dei Lavori pubblici.
3. Il supplemento al n. 142 del Giornale costituzionale, pubblicò
poi la seguente relazione del Consiglio dei Ministri al Re.
Sire. Col memorabile Atto Sovrano del dì 25 Giugno, la Maestà Vostra
annunziava ai popoli suoi due grandi idee, cioè quella di mettere ad
atto ne' suoi Stati il regime costituzionale, e l'altra di entrare
in accordi col Re Vittorio Emmanuele a maggior vantaggio delle due
Corone in Italia. Quelle sublimi parole, che segnano per la Maestà
Vostra e pel suo Regno insieme il principio di un'era grande e
gloriosa, risuonarono già in tutt'Europa, ed aprirono alla gioia il
cuore de' suoi sudditi, che aspettano dalla Virtù e dalla lealtà del
loro Re il compimento della grande opera. Degnavasi la Maestà Vostra
in pari tempo chiamare al potere i sottoscritti per comporre il suo
Consiglio de' Ministri, ne quale riponeva la sua fiducia per la
pronta esecuzione de' suoi voleri, e lo incaricava della
compilazione dello Statuto per questa parte del Reame. Ma il vostro
Consiglio, o Sire, nell'accingersi all'adempimento del sovrano
comando ha considerato che uno Statuto costituzionale sta nel dritto
pubblico del Regno, cioè quello che venne largito dal defunto vostro
augusto genitore Ferdinando II. Il quale Statuto, se dopo qualche
tempo si trovò sospeso in conseguenza di luttuosi avvenimenti, che
non accade ora rammentare, non però fu mai abrogato come in qualche
altro Stato d'Europeo è avvenuto. Che però sembra a' sottoscritti
essere semplice e logica la idea, che quello Statuto appunto sia
richiamato nel suo pieno vigore. Così facendo, la Maestà Vostra
trova bella e fatta l'opera della quale vuole che questi suoi Stati
godano i benefici effetti, lo straniero ammirerà la sapienza della
mente sovrana in questo alto provvedimento, ed i vostri popoli,
senz'attendere novella compilazione, con assai maggior sollecitudine
sapranno quali sono le loro franchigie, e riceveranno dalla volontà
del Re per la inaugurazione del regime costituzionale.
Napoli 1 Luglio 1860.
Giacomo de Martino, Principe di Torella, Fr. Saverio Garofalo,
Giosuè Ritucci, Federico del Re, Gregorio Morelli, Marchese Augusto
La Greca, Antonio Spinelli.
Tengono dietro alla detta relazione i seguenti decreti reali.
Francesco II ec. Visto il nostro Atto sovrano del 25 Giugno, e visto
il rapporto dei nostri Ministri Segretarii di Stato, abbiamo
risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. La Costituzione del 10 Febbraio 1848, concessa dal nostro
augusto genitore, è richiamata in vigore.
Art. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 88 della Costituzione
relativamente allo Stato discusso ed alle antiche facoltà del
Governo, per provvedere con espedienti straordinari a' complicati ed
urgentissimi bisogni dello Stato, restano in pieno vigore, finché
non vi sarà provveduto dal Parlamento nei modi costituzionali.
Visto il decreto del dì 1 Luglio, col quale si richiama in vigore la
Costituzione del 10 Febbraio 1848. Volendo al più presto circondarci
dei lumi e dell'appoggio della nazione rappresentata legittimamente
in parlamento, onde rendere un fatto, con la promulgazione delle
leggi organiche, i diritti garentiti dalla Costituzione; sulla
proposizione del nostro Consiglio de' Ministri, abbiamo risoluto di
decretare e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Il parlamento nazionale è convocato in Napoli pel dì 10
settembre 1860.
Art. 2. I collegi elettorali son convocati per procedere alla
elezione de' Deputati il dì 19 Agosto.
Art. 3 In mancanza di una legge elettorale definitiva, le elezioni
saranno eseguite a norma della legge elettorale provvisoria del dì
29 Febbraio 1848 e del decreto del 24 Maggio dello stesso anno.
Sulla proposizione de' nostri Ministri segretarii di Stato di grazia
e giustizia, dell'interno e dell'istruzione pubblica, Udito il
parere de' nostri Ministri segretarii di Stato.
Volendo provvedere all'esercizio del diritto della stampa, evitando
gl'inconvenienti che deriverebbero dalla mancanza di norme atte a
reprimere l'abuso; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto
segue:
Art. 1. Finché non verrà sanzionata e pubblicata la legge definitiva
intorno all'esercizio del dritto di stampa, saranno provvisoriamente
osservate le disposizioni contenute ne' decreti de' 25 Maggio 1848,
27 Marzo 1849 e 6 Novembre 1849.
Visti i decreti di quest'istessa data per l'attuazione della
Costituzione, e per la convocazione del parlamento, volendo
provvedere anticipatamente alla preparazione delle leggi organiche
costituzionali che la legislatura dovrà votare; sulla proposizione
del nostro Consiglio de' Ministri abbiamo risoluto di decretare e
decretiamo quanto segue:
Art. 1. È istituita una commissione di quattro componenti alle
dipendenze del Ministro dell'interno, e da essa preseduta, per
preparare i progetti: 1. Della legge elettorale; 2. Della legge
sulla guardia nazionale; 3. Della legge sull'organizzazione
amministrativa; 4. Della legge sul consiglio di Stato; 5. Della
legge sulla responsabilità ministeriale.
Art. 2. Simile commissione è istituita alla dipendenza del Ministero
della Istruzione pubblica, e da esso preseduta per preparare il
progetto della legge sulla stampa.
4. Molti altri decreti e cambiamenti di cose e di persone ebbero
luogo nel Regno, tra i quali è notevolissimo l’atto di amnistia per
delitti politici e comuni. Fu pure pubblicata nel Giornale dei 5
Luglio una legge provvisoria sopra la Guardia Nazionale
"nell’interesse dell’ordine e della tranquillità pubblica". |